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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36002/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'annullamento con rinvio e della successiva conferma in sede di rinvio della condanna inflitta con rito abbreviato per rapina aggravata (articolata con l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91) e porto/detenzione di armi. Il ricorrente contestava principalmente: 1) l'inidoneità e la natura "de relato" delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pace Domenico a fondare una condanna; 2) l'insufficiente identificazione dell'imputato tramite l'appellativo intercettato "Romaneddu" e la carenza di riscontri individualizzanti; 3) vizio di motivazione della Corte territoriale rispetto ai rilievi di questa Corte in sede di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che la sentenza impugnata avesse adeguatamente e compiutamente motivato le ragioni per cui ha qualificato le dichiarazioni del collaboratore come di conoscenza diretta (coeve e personali, anche in ragione della partecipazione alla spartizione del bottino e della somma ricevuta di 2.000 €) e per cui ha ritenuto l'intercettazione contenente il nomignolo "Romaneddu" idonea, insieme ad altri elementi emersi negli atti, a individuare il Brizzi. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 203/1991

    Richiamata in qualità di aggravante contestata sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo; la Corte territoriale ha mantenuto la contestazione nell'ambito della valutazione complessiva delle responsabilità associative e del contesto di gruppo

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore sia stata adeguata e non affetta da mancata applicazione delle regole probatorie previste

  • art. 533 c.p.p.

    Invocato in materia di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa dalla Corte territoriale fosse esaustiva e conforme alle indicazioni del giudice di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito con legge n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in udienza e con conclusioni scritte; richiamata per motivare la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non sono automaticamente "de relato" se provengono da un soggetto che ha acquisito conoscenze nell'ambito associativo: se il dichiarato costituisce patrimonio comune dell'organizzazione e il dichiarante era partecipe, la sua testimonianza può essere valutata come diretta
  • Per ritenere attendibile la chiamata in reità di un collaboratore occorre valutare sia la coerenza e la precisione del racconto sia la presenza di riscontri esterni; intercettazioni che contengono nomignoli possono costituire riscontro individualizzante se integrate da elementi circostanziali (es. rapporti personali, fatti descritti, indicazioni su vicende note fra le parti)
  • In sede di rinvio la Corte territoriale deve rispondere puntualmente ai rilievi di annullamento della Cassazione: tuttavia, se la motivazione di merito risulta esaustiva e conforme ai principi indicati, la Cassazione può dichiarare inammissibile un nuovo ricorso che non affronti specificamente e in modo congruo l'argomentazione svolta
  • L'identificazione di un imputato tramite un soprannome intercettato richiede valutazione complessiva: il soprannome da solo può non bastare, ma se combinato con altri riscontri probatori (rapporti sentimentali, violenze citate, riferimenti noti alle persone coinvolte) può raggiungere il grado di certezza richiesto dal giudice di merito
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi direttamente e in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di confronto puntuale può determinare l'inammissibilità per aspecificità e l'imposizione di conseguenze economiche (spese e ammenda)

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