Cassazione Penale, Ordinanza n. 02376/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP di Biella del 4 giugno 2025 relativa a una decisione di applicazione della pena. I motivi, formulati in modo comune, lamentavano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 anziché all'art. 73, comma 1, e deducevano altresì un vizio di omessa motivazione in punto di responsabilità. La Corte rileva che la censura, pur formalmente proposta come errore di qualificazione giuridica, in realtà mirava a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione probatoria, prospettando una diversa e più favorevole lettura della disponibilità della sostanza stupefacente e della gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la decisione di applicazione della pena può investire solo l'erronea qualificazione del fatto nei limiti in cui questa sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, la doglianza richiedeva invece valutazioni in fatto e probatorie estranee all'ambito del sindacato ammissibile. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
richiamato come qualificazione più grave del fatto, contestata dai ricorrenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
invocato dai ricorrenti quale corretta qualificazione di lieve entità del fatto
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
prevede i soli casi di ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena; consente la deduzione dell'erronea qualificazione del fatto solo quando sia palesemente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione
art. 309/1990
richiamo al testo unico sugli stupefacenti, in relazione all'art. 73
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore emerge con immediata e indiscussa evidenza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, senza bisogno di passaggi argomentativi fondati su valutazioni di fatto o prove.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste dell'errore di qualificazione giuridica, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio.
- La verifica di ammissibilità del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è strettamente limitata ai casi espressamente previsti dalla norma e non consente censure che presuppongano un sindacato pieno sul merito della responsabilità.
- La quantità e la disponibilità della sostanza stupefacente possono essere valorizzate, ai fini del giudizio sulla qualificazione del fatto come di lieve entità, in modo da escludere che la contestazione di tale qualificazione si risolva in una mera alternativa ricostruzione fattuale non scrutinabile in cassazione in tale sede.
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