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Sentenza

Sentenza n. 2918/2026 - Roma, Sezione 1T

Ricorso avverso il rifiuto della Questura di Roma di notifica del provvedimento conclusivo del procedimento inerente l 'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal sig. Ramandeep SINGH con assicurata 055980589202.

Giustizia amministrativa202514439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: rifiuto della Questura di Roma di consentire la notifica o l'accesso, tramite il difensore munito di procura, al provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 13 dicembre 2023 un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro tramite kit postale. Dopo che la Questura aveva comunicato il 2 ottobre 2025 la conclusione del procedimento e lo aveva invitato a recarsi presso un commissariato per la notifica degli atti, il ricorrente aveva chiesto che il provvedimento conclusivo fosse notificato telematicamente presso il domicilio eletto dello studio legale del difensore. La Questura aveva negato tale possibilità richiamando l'art. 3, comma 3, del d.P.R. 394/1999, ritenuto impositivo della consegna a mani dell'interessato. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme della l. 241/1990 in materia di procedimento e accesso agli atti, degli artt. 7-10 e 22-27, dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 394/1999 e dell'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. 82/2005, chiedendo di poter ottenere il documento tramite il proprio legale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato la richiesta non come domanda diretta a sostituire la notificazione speciale prevista per il provvedimento conclusivo, ma come istanza dell'interessato, esercitata tramite il difensore delegato, di esibizione e rilascio di un provvedimento già adottato ma non ancora ritirato o notificato. La circostanza che l'atto dovesse ancora essere notificato personalmente non giustifica il diniego dell'accesso; al più, se il procedimento fosse stato ancora in corso, avrebbe potuto giustificare un differimento. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha ritenuto legittimo l'accesso del difensore al provvedimento conclusivo, anche quando si tratti di un diniego di permesso di soggiorno, fermo restando che l'accesso tramite rappresentante non altera le conseguenze sostanziali né le decorrenze temporali proprie della disciplina speciale sulla notificazione all'interessato. La natura recettizia del provvedimento non impedisce quindi che il documento sia acquisito tramite procuratore speciale. In assenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, l'amministrazione è stata dichiarata obbligata a procedere alla notifica del provvedimento conclusivo anche telematicamente al procuratore legittimato del ricorrente. Spese compensate per la parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 7-10 l. 241/1990

    Le norme sulla partecipazione procedimentale sono richiamate dal ricorrente, ma la decisione si concentra sull'accesso al provvedimento conclusivo già adottato.

  • artt. 22-27 l. 241/1990

    Il diritto di accesso consente all'interessato di ottenere il provvedimento conclusivo tramite il difensore munito di mandato, anche prima della notificazione personale dell'atto.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999

    Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto.

    La disciplina speciale conserva la necessità della comunicazione secondo le modalità previste e le relative conseguenze e decorrenze, ma non impedisce l'accesso al documento tramite un procuratore speciale.

  • art. 3-bis, comma 4, d.lgs. 82/2005

    A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

    La comunicazione telematica al domicilio digitale dichiarato costituisce modalità ordinaria, salvo diversa modalità prevista dalla legge; nel caso deciso, essa può essere effettuata al procuratore legittimato senza pregiudicare le specifiche conseguenze della notificazione personale prevista dalla disciplina dell'immigrazione.

Massime di principio

  • La natura recettizia di un provvedimento conclusivo in materia di soggiorno, e l'eventuale previsione legale della consegna a mani dell'interessato, non impediscono al destinatario di esercitare tramite un procuratore speciale il diritto di accesso al documento già adottato.
  • L'amministrazione non può negare l'accesso al provvedimento conclusivo già adottato sul solo rilievo che l'atto debba ancora essere notificato personalmente all'interessato; tale circostanza può incidere sulle modalità e sulle decorrenze della notificazione, ma non elimina l'interesse ostensivo.
  • L'accesso al provvedimento tramite il difensore delegato non sostituisce automaticamente la notificazione richiesta dalla disciplina speciale e non modifica le conseguenze sostanziali o i termini collegati alla notificazione secondo le regole proprie del procedimento.
  • Quando il mandato conferisce al difensore il potere di accedere agli atti, l'amministrazione procedente deve consentire l'acquisizione del provvedimento conclusivo anche tramite il rappresentante, eventualmente mediante comunicazione telematica, salvo prevalenti ragioni di interesse pubblico.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAccesso documentaleEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

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