Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 960/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dall’1 giugno 1979 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202502045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di fine servizio mediante computo del periodo di servizio non di ruolo dal 1° giugno 1979 al 31 maggio 1985

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio, con inclusione del periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune dal 1979 al 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, nonché la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di essere stato iscritto alla gestione previdenziale INDEL e che il Comune avesse versato i relativi contributi; dal 1° giugno 1985 il rapporto sarebbe stato trasformato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, fino al collocamento a riposo nel 2019. L’INPS aveva liquidato l’indennità di fine servizio considerando soltanto il periodo di ruolo. Il ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 1 della legge n. 152/1968 e dell’art. 36 Cost., sostenendo l’equiparabilità del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini della liquidazione, ricorrendo i presupposti della continuità del servizio e della contribuzione obbligatoria. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto il rinvio della decisione per depositare una memoria conclusiva e ha riferito dell’esistenza di una precedente pronuncia del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, senza tuttavia produrla.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della decisione, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. lo impediva e che la parte aveva già usufruito dei termini difensivi per il deposito della memoria conclusionale. Nel merito processuale, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative a periodi di rapporto successivi al 30 giugno 1998 spettano al giudice ordinario; quelle relative a periodi anteriori restano devolute al giudice amministrativo soltanto se proposte entro il 15 settembre 2000, termine qualificato come decadenziale. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il TAR ha ritenuto che tale disciplina riguardi anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a periodi anteriori al 30 giugno 1998. Tuttavia, nel caso concreto, il rapporto non era cessato nel periodo anteriore al 30 giugno 1998: il passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato aveva comportato una mera trasformazione del rapporto, non la sua estinzione. Il diritto alla liquidazione del trattamento relativo al periodo non di ruolo era divenuto esigibile soltanto con la cessazione definitiva del rapporto, avvenuta nel 2019. La controversia spettava pertanto al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 152/1968

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base del diritto al computo del servizio non di ruolo ai fini dell’indennità di fine servizio, in presenza della continuità del servizio e della contribuzione previdenziale obbligatoria.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell’equiparazione del servizio non di ruolo a quello di ruolo ai fini della quantificazione dell’indennità di fine servizio.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 e conserva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni relative al periodo anteriore soltanto se la controversia è stata proposta entro il 15 settembre 2000, termine di decadenza.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È stato applicato per escludere il rinvio della decisione richiesto dal ricorrente, che aveva già usufruito dei termini difensivi per la memoria conclusionale.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, nelle controversie sull’indennità di fine servizio rileva la data della cessazione definitiva del rapporto, poiché il diritto alla liquidazione diviene esigibile soltanto con tale cessazione.
  • Il passaggio da un rapporto di lavoro a tempo determinato a un rapporto a tempo indeterminato, quando avvenga senza soluzione di continuità, costituisce trasformazione del rapporto e non sua estinzione; pertanto, non determina una cessazione del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 ai fini della conservazione della giurisdizione amministrativa.
  • Una controversia relativa al computo, nel trattamento di fine servizio, di un segmento di rapporto anteriore al 30 giugno 1998 appartiene al giudice ordinario quando il rapporto unitario sia cessato definitivamente dopo tale data; non opera, in tal caso, la giurisdizione amministrativa transitoria prevista dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
  • Il termine del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 è un termine decadenziale per la proposizione delle controversie rimaste transitoriamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.