Sentenza del 26/02/2018 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con recupero di IRPEF, addizionali, IVA e IRAP per complessivi euro 351.958,47. Ha sostenuto: la violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973, perché l'Ufficio avrebbe emesso un nuovo accertamento fondato sugli stessi elementi di un precedente atto annullato o definito con cessazione della materia del contendere; il difetto di motivazione per motivazione per relationem al processo verbale di constatazione; l'illegittimità della sottoscrizione da parte di un funzionario privo di delega; e un errore nel considerare come ricavi non contabilizzati gli importi derivanti da una cassa negativa. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità della rinnovazione dell'accertamento, della motivazione per relationem e della ricostruzione fiscale, rilevando inoltre che il contribuente non aveva fornito prova documentale dei costi o delle spiegazioni alternative della cassa negativa.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente. Ha stabilito che l'accertamento poteva essere rinnovato dopo l'annullamento in autotutela del precedente atto, poiché quest'ultimo era stato rimosso per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e non per ragioni di merito; pertanto, non si era formato alcun giudicato sul rapporto tributario. Ha inoltre ritenuto valida la motivazione per relationem, adeguata la sottoscrizione del direttore provinciale e non provate le contestazioni di merito del contribuente. P. P. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 15.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Consente modificazioni dell'avviso di accertamento in presenza di nuovi elementi di conoscenza, ma non impedisce la rinnovazione di un avviso annullato in autotutela, salvo il rispetto di eventuali giudicati.
La limitazione alla modifica dell'accertamento per sopravvenienza di nuovi elementi non opera nello stesso modo quando il precedente atto è stato annullato in autotutela. L'Amministrazione può correggere e rinnovare l'atto entro i termini di legge, purché non eluda un giudicato.
Art. 12, comma 7, della legge 212/2000
Termine dilatorio successivo al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
Se un accertamento è annullato perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio, l'Ufficio può rinnovarlo, ma deve rispettare il termine originario; l'annullamento non fa decorrere un nuovo termine.
Art. 7 della legge 212/2000
La sentenza ammette la motivazione per relationem quando l'atto richiama documenti e verbali conosciuti o conoscibili dal contribuente e contiene gli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un accertamento per vizi procedurali, senza una decisione sul merito, non impedisce all'Amministrazione di emettere un nuovo atto, purché agisca entro i termini previsti e non contrasti con un giudicato.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia definitiva sulla fondatezza della pretesa tributaria: occorre verificare se il giudizio abbia deciso il merito o sia divenuto inutile per l'annullamento dell'atto.
- La motivazione per relationem è normalmente valida se il documento richiamato è disponibile al contribuente e l'avviso consente di individuare chiaramente fatti, calcoli e ragioni della pretesa.
- In materia di costi e componenti negativi del reddito d'impresa, spetta al contribuente fornire prova concreta dell'esistenza, dell'inerenza e dell'importo degli elementi deducibili; mere ipotesi contabili non sono sufficienti.
- Le contestazioni sulla sottoscrizione dell'avviso devono essere supportate da elementi specifici: l'atto sottoscritto dal direttore provinciale dell'ufficio è stato ritenuto valido.
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