Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento catastale relativo alla rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, nella microzona 1-centro storico. La CTR aveva ritenuto che l'atto fosse carente di motivazione perché non indicava le caratteristiche edilizie strutturali e specifiche dell'unità immobiliare e del fabbricato, né i vantaggi concretamente ritraibili dall'immobile, e che tale difetto non potesse essere colmato in giudizio dall'Amministrazione. Con il solo motivo di ricorso l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si era discostata dai principi giurisprudenziali in materia di classamento catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura fosse in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in tema di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, secondo cui l'atto non è congruamente motivato se si limita al richiamo del rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sulla singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR si era attenuta a tali principi e che il ricorso non offriva una valida critica a questo indirizzo. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
richiamata come parametro della motivazione degli atti impositivi; il ricorso sosteneva la violazione della norma, ma la Corte non ha accolto la censura.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamata per contestare la motivazione dell'atto; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la critica dell'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso contrastava con un orientamento consolidato della Corte.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
norma sulla revisione del classamento catastale; la Corte ribadisce che l'atto deve indicare gli elementi concreti della microzona e il loro incidenza sulla singola unità immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'atto non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli specifici elementi concreti che hanno interessato la microzona e che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione dell'avviso di classamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete della variazione di classe e rendita; non è sufficiente una motivazione meramente statistica o comparativa riferita in modo generico alla microzona.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non contiene una critica specifica e convincente di tale indirizzo.
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