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Direttiva 2009/66

Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/66/CE codifica la disciplina tecnica sul dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote, già contenuta nella direttiva 75/321/CEE e nelle sue successive modifiche. Essa stabilisce requisiti minimi di costruzione, montaggio e controllo, funzionali all’omologazione CE e alla libera circolazione dei trattori conformi. La direttiva non introduce un nuovo regime sostanziale, ma razionalizza e consolida la normativa esistente, lasciando agli Stati membri il recepimento e l’adozione delle misure interne necessarie.

Codificazione delle prescrizioni tecniche sul dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione dei veicoli conformi.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, limitatamente ai veicoli a ruote montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Riguarda sia l’omologazione CE sia l’omologazione nazionale, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, nonché l’immatricolazione, la vendita, la prima immissione in circolazione e l’uso dei trattori per i profili attinenti al dispositivo di sterzo. La direttiva si inserisce nel sistema di omologazione della direttiva 2003/37/CE e fa salvi gli obblighi connessi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B.

Direttiva 2009/66/CE sul dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva costituisce una codificazione della direttiva 75/321/CEE, più volte modificata, con l’obiettivo di razionalizzare e rendere più chiara la disciplina tecnica relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa si colloca nel sistema di omologazione CE dei trattori e rinvia, per il quadro generale, alla direttiva 2003/37/CE.

Finalità e contesto normativo

La finalità essenziale è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e fabbricazione dei trattori, con riguardo specifico allo sterzo, così da consentire l’applicazione uniforme della procedura di omologazione CE. La direttiva non sostituisce il regime di omologazione generale, ma lo integra con prescrizioni tecniche di dettaglio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica soltanto ai trattori agricoli o forestali a ruote, montati su pneumatici, con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. La nozione di trattore comprende i veicoli a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi destinati all’attività agricola o forestale.

Obblighi di risultato per gli Stati membri

Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per motivi attinenti al dispositivo di sterzo, se il tipo di trattore è conforme all’allegato I. Non possono inoltre rifiutare l’immatricolazione, vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per tali motivi, quando il veicolo sia conforme.

Prescrizioni tecniche dell’allegato I

L’allegato I contiene la disciplina sostanziale più rilevante. Definisce il dispositivo di sterzo come l’insieme destinato a produrre il cambiamento di direzione del trattore, comprendente organo di comando, trasmissione, ruote direttrici ed eventuale dispositivo speciale per energia ausiliaria o indipendente. Distingue tre categorie di sterzo: manuale, assistito e asservito.

Il principio generale è che il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura. L’organo di comando deve essere maneggevole, facilmente impugnabile e concepito per una sterzatura progressiva, con corrispondenza tra senso del movimento e direzione voluta del trattore.

Sono fissati limiti quantitativi alla forza sul comando:

  • 25 daN per descrivere un cerchio di 12 m di raggio;
  • 60 daN, nei dispositivi di sterzo assistito non integrati ad altri dispositivi, in caso di mancanza dell’energia ausiliaria.

La prova tecnica deve essere eseguita a 10 km/h su strada asciutta, piana e ben aderente, con il trattore al peso massimo tecnicamente ammesso; la manovra non deve superare 5 secondi in condizioni normali e 8 secondi in caso di cedimento del dispositivo speciale. Devono essere effettuate entrambe le sterzate, a destra e a sinistra.

Trasmissione e dispositivi speciali

La direttiva esclude trasmissioni elettriche e trasmissioni esclusivamente pneumatiche. Le trasmissioni devono resistere alle sollecitazioni di esercizio ed essere accessibili per manutenzione e controllo. Nei sistemi puramente idraulici sono imposti requisiti stringenti: protezione contro la pressione eccessiva, taratura dei limitatori entro la pressione massima indicata dal costruttore e tubazioni idonee a resistere a quattro volte tale pressione, collocate in punti protetti.

Per lo sterzo assistito, la guida deve restare possibile anche in caso di guasto dei dispositivi speciali; se manca una fonte autonoma di energia, è richiesto un accumulatore dedicato o un dispositivo autonomo che garantisca priorità allo sterzo. Se il sistema idraulico dello sterzo e quello del freno condividono la stessa fonte di energia, lo sforzo sul comando non deve superare 40 daN in caso di guasto di uno dei due sistemi. Inoltre, quando l’energia normale proviene esclusivamente dai dispositivi speciali, deve essere previsto un segnale ottico o acustico che entri in funzione quando, in caso di guasto, la forza richiesta supera 25 daN.

Per lo sterzo asservito, ammesso soltanto se a trasmissione puramente idraulica, deve essere possibile compiere due manovre anche in caso di guasto del dispositivo speciale o del motore, mediante un dispositivo ausiliario. Se il dispositivo speciale è pneumatico, è obbligatorio un serbatoio d’aria proprio con valvola unidirezionale, dimensionato per consentire almeno sette manovre complete prima che la pressione scenda alla metà di quella di esercizio.

Aggiornamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare le prescrizioni dell’allegato I al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. La direttiva, dunque, lascia alla disciplina di comitologia la manutenzione tecnica delle specifiche.

Abrogazione e continuità con il diritto previgente

La direttiva abroga la direttiva 75/321/CEE e le sue modifiche, ma preserva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono leggersi come riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2010. Non sono indicati, nel testo fornito, specifici termini di trasposizione ulteriori rispetto a tale data di applicazione, fermo restando che gli Stati membri restano destinatari dell’atto e devono assicurare la coerenza del diritto interno con la disciplina codificata.

Indicazioni operative per il professionista

Per gli operatori del settore agricolo-meccanico e per chi assiste imprese o amministrazioni, il punto centrale è la conformità del sistema di sterzo alle prescrizioni dell’allegato I, poiché da essa dipendono omologazione, immatricolazione e commercializzazione. La direttiva ha natura essenzialmente tecnica e di armonizzazione minima/settoriale: il margine nazionale riguarda soprattutto le modalità di recepimento e l’organizzazione dei controlli, non il contenuto sostanziale delle prestazioni richieste al veicolo.

Disposizioni principali

Definizione di trattore e ambito tecnico

L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale come qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, destinato essenzialmente alla trazione e progettato per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi impiegati in agricoltura o silvicoltura. La direttiva si applica soltanto ai trattori a ruote montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Obblighi degli Stati membri in materia di omologazione

L’articolo 2 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, o l’omologazione nazionale per motivi relativi al dispositivo di sterzo se il tipo di trattore è conforme all’allegato I. Gli Stati membri non possono rilasciare tale documento per tipi non conformi e possono rifiutare l’omologazione nazionale in caso di non conformità.

Divieti relativi a immatricolazione, vendita e messa in circolazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di non rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, quando il veicolo è conforme all’allegato I.

Aggiornamento tecnico delle prescrizioni

L’articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Obblighi di comunicazione nazionale

L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 75/321/CEE e continuità normativa

L’articolo 6 abroga la direttiva 75/321/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Destinatari

L’articolo 8 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Prescrizioni tecniche sul dispositivo di sterzo

L’allegato I disciplina definizioni, categorie di sterzo e prescrizioni di costruzione, montaggio e controllo. Sono definiti dispositivo di sterzo, organo di comando, trasmissione, ruote direttrici, dispositivi speciali e forza sul comando; sono inoltre distinte tre categorie: sterzo manuale, sterzo assistito e sterzo asservito.

Standard di sicurezza e limiti di forza

L’allegato I richiede che il dispositivo di sterzo garantisca una guida facile e sicura. Prevede un limite generale di 25 daN per la forza sul comando necessaria a descrivere un cerchio di 12 m di raggio; per i dispositivi di sterzo assistito non integrati, in caso di mancato apporto dell’energia ausiliaria, il limite è 60 daN. Sono fissate modalità di prova, velocità di 10 km/h, tempi massimi di manovra di 5 secondi in condizioni normali e 8 secondi in caso di cedimento del dispositivo speciale, nonché condizioni di peso e pressione dei pneumatici.

Requisiti della trasmissione e dei sistemi idraulici/pneumatici

L’allegato I vieta trasmissioni elettriche e trasmissioni esclusivamente pneumatiche. Le trasmissioni devono resistere alle sollecitazioni d’esercizio ed essere accessibili per manutenzione e controllo. Per i sistemi puramente idraulici sono previste protezione contro eccessi di pressione, taratura dei dispositivi di limitazione e resistenza delle tubazioni a quattro volte la pressione di taratura, con installazione in punti riparati.

Dispositivi speciali, riserva di energia e segnalazioni

L’allegato I ammette dispositivi di sterzo assistito e asservito a condizioni rigorose. In caso di sterzo assistito, la guida deve restare possibile anche in assenza dei dispositivi speciali; quando manca una propria fonte di energia deve essere presente un accumulatore proprio o un dispositivo autonomo prioritario. Se esiste connessione idraulica con il freno e la stessa fonte di energia, lo sforzo sul comando non deve superare 40 daN in caso di guasto di uno dei sistemi. In presenza di energia esclusivamente fornita dai dispositivi speciali, è richiesto un segnale ottico o acustico quando, in caso di guasto, lo sforzo supera 25 daN. Per lo sterzo asservito, ammesso solo con trasmissione puramente idraulica, devono essere possibili due manovre in caso di guasto del dispositivo speciale o del motore mediante un dispositivo ausiliario; è inoltre previsto un segnale di avaria. Se il dispositivo speciale è pneumatico, occorre un serbatoio d’aria proprio protetto da valvola unidirezionale, dimensionato per almeno sette manovre complete prima che la pressione scenda alla metà di quella di esercizio.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicolisicurezza dei veicolimacchine agricole

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