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CCNL

CCNL Lampade e Cinescopi

CCNLB132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiFILCTEM-CGILFEMCA-CISLUILTEC-UIL
Datori di lavoroASSOVETRO

Sfera di applicazione

Il contratto si applica alle aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici, denominate anche aziende che producono lampade e display.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore lampade e cinescopi industria / vetro industria, con particolare riferimento alle imprese che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici.

Validità contrattuale: dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

Parti firmatarie

  • Organizzazione datoriale: ASSOVETRO
  • Organizzazioni sindacali: FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Trattamento economico

Struttura della retribuzione

La retribuzione contrattuale comprende i minimi tabellari per livello, l'indennità di contingenza, l'E.D.R. e gli eventuali scatti di anzianità. Per i quadri è inoltre prevista un'indennità di funzione.

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 25
  • Mensilità: 13
  • Scatti di anzianità: 5 biennali

Minimi tabellari

Livello01/01/202601/10/202601/01/202701/06/202701/07/2028ContingenzaE.D.R.Scatto biennaleIndennità di funzione
A2.389,312.412,522.458,932.497,612.613,65531,7310,3317,5660,00
B2.147,642.168,272.209,522.243,902.347,03530,3210,3317,56-
C1.939,821.958,461.995,742.026,812.120,01526,7410,3316,53-
D1.739,401.755,921.788,971.816,511.899,12521,2310,3314,46-
E1.673,121.689,241.721,491.748,361.828,98521,2310,3313,94-
F1.552,521.567,521.597,521.622,521.697,52518,4610,3312,39-
G1.412,461.426,071.453,281.475,961.543,99516,4810,3312,39-
H1.330,191.342,821.368,091.389,151.452,32514,9410,3310,85-
I1.290,501.302,881.327,631.348,261.410,14514,9410,3310,33-
L1.125,881.136,681.158,281.176,281.230,28512,2710,338,26-

Nota: l'indennità di funzione di euro 60,00 spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.

Una tantum

Ai dipendenti in forza e con diritto alla retribuzione al 10/02/2023 è stata riconosciuta una una tantum di euro 122 lordi, uguale per tutti, erogata con le competenze del mese di marzo 2023.

L'importo è omnicomprensivo e non produce riflessi su altri istituti contrattuali o di legge, diretti o indiretti, compreso il TFR.

Premio speciale

Alla fine del mese di giugno di ogni anno viene corrisposto un premio speciale pari al 9,50% del minimo tabellare mensile.

Indennità di cassa

Spetta nella misura dell'8% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della relativa indennità di contingenza.

Indennità di trasferta

Operai

  • rimborso spese;
  • per missioni superiori a 24 ore: 30% della retribuzione giornaliera;
  • per missioni superiori a un mese: 21%.

Quadri, impiegati e intermedi

  • rimborso spese di viaggio;
  • per missioni superiori a 24 ore: 40% della retribuzione di fatto;
  • per missioni superiori a un mese: 30%.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • Giornalieri: 40 ore settimanali.
  • Turnisti (2x7 e 3x7): 232,5 giornate lavorative annue con 28,5 giornate di riposo, comprensive sia dei riposi a fronte delle festività sia di 4 giorni di riposo per le ex festività religiose.

Flessibilità e banca ore

Per le ore straordinarie, ferma la relativa maggiorazione:

  • il 50% delle quote orarie viene accantonato in un conto ore individuale;
  • il restante 50% viene pagato oppure accantonato nello stesso conto ore, secondo la scelta del lavoratore manifestata all'inizio di ogni anno.

L'orario normale può essere realizzato come media su un arco di più settimane, con programmi che prevedano settimane superiori o inferiori alle 40 ore.

Le ore prestate:

  • oltre le 8 ore giornaliere;
  • oppure nella giornata di sabato,

sono compensate con una maggiorazione del 10%.

Lavoro discontinuo

Per i lavoratori discontinui, la durata dell'orario normale di lavoro è quella prevista dalla legge, fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate vicinanze.

Per gli operai discontinui l'orario contrattuale settimanale è fissato come segue:

Situazione pregressaNuovo orario settimanale
già con orario di 72 ore60 ore
già con orario di 60 ore50 ore
già con orario di 54 ore45 ore

Le ore oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore) sono compensate:

  • con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario settimanale sopra indicato;
  • con quote orarie maggiorate del 20% per le ore oltre tali limiti.

Maggiorazioni

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora settimanale20%
Diurno feriale oltre la 48ª ora26%
Notturno feriale50%
Notturno festivo65%

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno non in turni38%

Lavoro festivo

TipologiaMaggiorazione
Festivo60%
Domenicale con riposo compensativo15%

Lavoro a turni

TipologiaMaggiorazione
Turni notturni avvicendati41,50%
Turni diurni avvicendati5%
Turni domenicali con riposo compensativo15%
Turni domenicali notturni compresi in turni avvicendati45%

Per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle maggiorazioni sopra indicate, per le prestazioni effettivamente svolte per almeno 6 ore tra le 22:00 e le 06:00, è corrisposto un importo fisso di euro 5,50 per turno.

Ferie, festività e permessi

Ferie annue

Anzianità di servizioFerie
fino a 15 anni compiuti4 settimane
oltre 15 anni compiuti5 settimane

Festività

Sono festivi i giorni riconosciuti tali dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre spettano 8 quote orarie della retribuzione mensile, retribuite nel mese di agosto.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui, esclusi i turnisti a ciclo continuo.
  • ROL (esclusi i turnisti a ciclo continuo):
CategoriaMonte ore annuo
Giornalieri; turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 con turni inferiori a 8 ore giornaliere64 ore
Turnisti 3x5 e 3x6 con turni di 8 ore giornaliere68 ore

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

Spettano 14 giorni lavorativi, calcolati dal lunedì al sabato, con esclusione delle festività infrasettimanali e delle domeniche.

Permesso al padre per nascita del figlio

È previsto 1 giorno di permesso retribuito.

Permessi non retribuiti

Per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'azienda può concedere brevi congedi con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero delle ore fruite. Tali congedi non sono computati come ferie.

Malattia

Periodo di comporto

Anzianità di servizioComporto
fino a 3 anni compiuti9 mesi
oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti12 mesi
oltre 6 anni16 mesi

Trattamento economico

Anzianità di servizioTrattamento
fino a 3 anni compiuti100% per i primi 3 mesi e mezzo; 70% per i successivi 2 mesi e mezzo; 50% per i restanti 3 mesi
oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti100% per i primi 5 mesi; 70% per il successivo mese e mezzo; 50% per i restanti 5 mesi e mezzo
oltre 6 anni100% per i primi 8 mesi; 50% per i restanti 8 mesi

Infortunio

  • Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.

Trattamento economico

Anzianità di servizioTrattamento
fino a 6 anni compiuti100% per i primi 3 mesi
oltre 6 anni100% per i primi 4 mesi

In caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

Anzianità di servizioTrattamento
fino a 3 anni compiuti100% per i primi 3 mesi e mezzo
oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti100% per i primi 4 mesi e mezzo
oltre 6 anni100% per i primi 6 mesi

Maternità e paternità

Si applica la disciplina legale di cui al D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche.

Il CCNL prevede inoltre:

  • per il padre lavoratore, 2 giorni ulteriori di congedo di paternità obbligatorio rispetto a quelli previsti dalla legge;
  • per la lavoratrice madre, integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione globale di fatto per i 5 mesi di astensione obbligatoria.

Periodo di prova

Categoria / GruppoLivelliDurata
Quadri - Gruppo 1A6 mesi
Impiegati - Gruppo 1B, C6 mesi
Impiegati - Gruppo 1D, E, F, G, H, I3 mesi
Qualifiche speciali - Gruppo 2D, E, F3 mesi
Operai - Gruppo 3E, F, G, H, I, L2 mesi

Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e 2 mesi per i lavoratori del gruppo 1 amministrativi o tecnici che abbiano prestato servizio per almeno un biennio con analoghe mansioni presso altre aziende dello stesso settore.

Rapporto a tempo parziale

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

Orario pattuitoLimite massimo annuo
assunzioni fino a 4 ore giornaliere50% dell'orario annuo previsto
assunzioni fino a 5 ore giornaliere30% dell'orario annuo previsto
assunzioni fino a 6 ore giornaliere20% dell'orario annuo previsto
assunzioni oltre 6 ore giornaliere10% dell'orario annuo previsto

Maggiorazioni retributive

  • 10% entro i limiti massimi sopra indicati;
  • 50% se tali limiti vengono superati.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore prestate in attuazione delle clausole sono maggiorate del:

  • 10% con preavviso massimo di 7 giorni;
  • 20% con preavviso inferiore a 7 giorni.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata minima: 6 mesi
  • Durata massima: 36 mesi

Sul piano retributivo l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; decorso il 50% del periodo di apprendistato, passa al livello immediatamente superiore rispetto a quello iniziale.

Contratto a tempo determinato e stagionali

Si applica la disciplina legale del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche, con specifiche causali contrattuali.

Durata

  • Durata massima: 36 mesi.
  • Il contratto a termine può superare i 12 mesi nei casi previsti dal CCNL.

Casi ammessi per durata superiore a 12 mesi

  • realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi, anche non produttivi;
  • avvio di nuove attività, linee produttive e lancio di nuovi prodotti;
  • gestione di lavorazioni supplementari con specificità tecniche e/o qualitative di processo o di prodotto, non continuative, anche se non eccezionali, tali da determinare incremento temporaneo del fabbisogno di personale;
  • oscillazioni dei volumi produttivi connesse all'andamento dei mercati serviti o alle richieste dei clienti.

La fase di avvio di nuove attività è individuata in un arco temporale di 24 mesi.

Prosecuzione oltre la scadenza

Se il rapporto prosegue oltre la scadenza prevista, il contratto si trasforma a tempo indeterminato presso l'azienda in cui la prestazione è stata svolta.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali, oltre a quelle previste dalla legge, anche le attività temporanee e ricorrenti connesse alle stagioni climatiche o alle stagionalità dei settori clienti, finalizzate a fronteggiare intensificazioni dell'attività lavorativa in specifici periodi dell'anno o esigenze tecnico-produttive collegate ai cicli stagionali dei mercati serviti.

Preavviso

Operai

Il licenziamento o le dimissioni possono avvenire in qualunque giorno della settimana, con i seguenti termini di preavviso:

Anzianità di servizioPreavviso
fino al 5° anno compiuto12 giorni di effettiva prestazione
oltre il 5° e fino al 10° anno18 giorni di effettiva prestazione
oltre il 10° anno compiuto24 giorni di effettiva prestazione

Intermedi

In caso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:

AnzianitàLivelli D-ELivello F
fino a 5 anni compiuti1 mese e 1/21 mese
oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti2 mesi1 mese e 1/2
oltre 10 anni2 mesi e 1/22 mesi

In caso di dimissioni, i termini sono ridotti della metà.

Impiegati

In caso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:

AnzianitàLivelli A-B-CLivelli D-ELivelli F-GLivelli H-I
fino a 5 anni2 mesi1 mese e 1/21 mese15 giorni
oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e 1/21 mese
oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 1/22 mesi1 mese e 1/2

In caso di dimissioni, i termini sono ridotti della metà.

Per gli impiegati il periodo di preavviso è computato ai fini del TFR.

Trattamento di fine rapporto

Spetta il trattamento previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprende:

  • minimo contrattuale;
  • scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
  • aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
  • contingenza ex legge n. 297/1982;
  • premio di produzione;
  • compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali, elevato a 50 ore settimanali per i settori lampade e display;
  • indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa;
  • provvigioni, interessenze, cottimo;
  • 13ª mensilità e premio speciale;
  • maggiorazioni per lavoro normale notturno e per lavoro a turni aventi carattere continuativo.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10/02/2023Accordo di rinnovo del 09/04/2026

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