Ordinanza n. 2677/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del libretto di porto d'armi e della licenza di porto di pistola per uso personale, nonché precedente provvedimento di ritiro dell'arma e del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il decreto della Questura di Roma del 2 febbraio 2026, notificato il 6 febbraio 2026, con cui è stata disposta la revoca del libretto di porto d'armi e della relativa licenza di porto di pistola per uso personale, oltre al precedente provvedimento di ritiro del gennaio 2025 e agli atti connessi. Dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza risulta che il ritiro era stato disposto dal Questore ai sensi dell'art. 39 TULPS dopo una segnalazione della società datrice di lavoro; l'arma, il titolo e le munizioni erano stati quindi ritirati dai Carabinieri. La successiva revoca si fondava sul giudizio negativo espresso il 9 dicembre 2025 dalla Commissione Medica Centrale della ASL Roma 1, che aveva ritenuto il ricorrente non idoneo al porto d'armi per difesa personale, sulla base della visita medico-legale e degli accertamenti specialistici e tossicologici. Il testo non esplicita le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che, al sommario esame cautelare e alla luce delle risultanze istruttorie, esse presentano elementi di fondatezza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, affermando in termini sommari che le censure dedotte presentano elementi di fondatezza, e ha ravvisato il periculum in mora nelle conseguenze dei provvedimenti sulla condizione lavorativa attuale del ricorrente. Ha quindi sospeso i provvedimenti impugnati, non in via definitiva, ma ai fini del riesame amministrativo. Il riesame dovrà essere effettuato sulla base di un nuovo esame clinico collegiale del ricorrente presso l'ASL Roma 1 da parte di un collegio sanitario composto diversamente. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 24 novembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
La disposizione è richiamata quale base del precedente provvedimento di ritiro del porto d'armi adottato dal Questore.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la revoca di un titolo di polizia fondato su una valutazione sanitaria incide concretamente sulla condizione lavorativa dell'interessato, il periculum in mora può ritenersi integrato dalle conseguenze professionali immediate del provvedimento.
- Qualora emergano elementi di fondatezza delle censure contro una revoca del porto d'armi basata su un giudizio medico collegiale, il giudice amministrativo può sospendere l'atto ai fini del riesame, disponendo la ripetizione dell'esame clinico da parte di un collegio sanitario diversamente composto.
- La sospensione cautelare finalizzata al riesame non definisce il merito della controversia, ma impone all'amministrazione una nuova valutazione istruttoria nel rispetto delle indicazioni conformative contenute nell'ordinanza.
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