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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29668/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di disobbedienza militare per essersi rifiutato di indossare la mascherina durante operazioni concorsuali. Il ricorrente deduceva: carenza di potere del Comandante a imporre l'uso del presidio (ordine inesistente/illegittimo), mancata motivazione sull'attinenza al servizio, omissione di perizia richiesta, errata qualificazione dell'elemento soggettivo e invocazione di scriminanti (errore sul fatto, errore di diritto incolpevole, esercizio del diritto in forma putativa), nonché mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità.

La decisione

Rigetto del ricorso e conferma della sentenza della Corte militare d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado in condanna. La Corte ha ritenuto che: il Comandante del Centro di Selezione aveva competenza per disporre misure di salute e sicurezza e poteva dare ordine basandosi su una raccomandazione normativa residua; l'ordine di usare la mascherina non era illecito né inesistente; la disobbedienza richiede solo il dolo generico (volontà di non obbedire) e la sussistenza di tale volontà è stata accertata; le prove tecniche e la testimonianza del consulente di parte non erano decisive per dimostrare l'inoffensività dell'atto e la Corte di appello ha correttamente ritenuto non necessaria la rinnovazione dibattimentale; le scriminanti putative e l'errore di diritto non escludono la responsabilità nel caso concreto; la particolare tenuità è stata esclusa in considerazione delle aggravanti e delle conseguenze pratiche (sostituzione del militare e intralcio al servizio).

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen. mil. pace (disobbedienza)

    La Corte interpreta la norma nel senso che tutela il corretto funzionamento militare; il reato si realizza con dolo generico (volontà di rifiutare l'ordine attinente al servizio) e fuori dei casi estremi (ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni o manifestamente reato) il subordinato deve obbedire.

  • art. 1347, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - obbedienza

    L'obbedienza consiste nell'esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina; supporta la valutazione che il militare non poteva sottrarsi all'ordine non manifestamente illecito.

  • art. 729, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico ordinamento militare)

    Stabilisce la procedura interna: il militare che ritiene illegittimo un ordine deve comunicarne le ragioni al superiore; se l'ordine è confermato è tenuto ad eseguirlo. La Corte ha rilevato che Lodolini non seguì tale procedura.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La Corte ricorda l'obbligo di rinnovazione delle dichiarazioni peritali in appello se decisive per l'assoluzione di primo grado; però nel caso la testimonianza del consulente non era risultata decisiva rispetto alla nuova ricostruzione giuridica operata dall'appello, per cui la mancata rinnovazione non ha determinato vizio.

  • art. 5 cod. pen. (ignoranza della legge penale)

    La Cassazione afferma che l'errore di diritto non evitabile è eccezione molto limitata; l'ignoranza della legge penale non è scusante quando l'agente opera professionalmente nell'ambito disciplinato o avrebbe dovuto conoscere le regole di settore.

  • art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo)

    La Corte conferma che per il reato di disobbedienza è sufficiente il dolo generico; non rileva la natura motivazionale diversa che l'agente adduce per giustificare la condotta.

  • art. 47 cod. pen. (errore sul fatto)

    La Corte distingue l'errore sul fatto (esimente se incide la percezione materiale) dall'errore di interpretazione tecnica o giuridica della situazione: nel caso era percepita correttamente la realtà, quindi non opera l'art. 47.

  • art. 59 cod. pen. (scriminanti in generale, evocata per la forma putativa)

    La Corte rileva che la scriminante putativa richiede che l'agente si trovi in una situazione di fatto che lo induca a ritenere esistente una causa di giustificazione; nel caso tale condizione fattuale non era dimostrata.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    Applicazione esclusa: la Corte di appello ha valutato le aggravanti, la portata dell'offesa e le conseguenze pratiche (necessità di sostituzione), ritenendo la condotta non rientrante nella particolare tenuità.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di valutazione della sanzione / della tenuità)

    Richiamato come riferimento per la valutazione della offensività e della gravità ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha indicato i criteri rilevanti per escludere la tenuità.

Massime di principio

  • Un ordine basato su raccomandazioni normative residue relative alla salute e sicurezza può rientrare nella competenza del comandante e non essere considerato "inesistente" o manifestamente illegittimo dopo la cessazione dello stato d'emergenza.
  • Il reato di disobbedienza militare si realizza con dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e volontà di non obbedire a un ordine attinente al servizio, salvo ordini manifestamente contrari alle istituzioni o manifestamente criminosi.
  • L'errore di diritto o la discussione sull'efficacia tecnica di una misura preventiva (es. utilità della mascherina) non escludono la punibilità del militare che rifiuta un ordine legittimo; l'errore sul fatto (art. 47) esclude la responsabilità solo se riguarda la percezione materiale reale che ha determinato la volontà.
  • Per invocare scriminanti putative è necessario dimostrare una situazione fattuale che avrebbe ragionevolmente indotto il destinatario a ritenere l'ordine giustificato; mere opinioni tecniche non sono sufficienti.
  • Il militare che ritiene illegittimo un ordine deve seguire la procedura interna prevista (segnalazione al superiore e obbedire se l'ordine è confermato), altrimenti espone la propria posizione a responsabilità disciplinari e penali.
  • La valutazione della particolare tenuità richiama l'analisi concreta delle conseguenze e delle aggravanti: la presenza di aggravanti e l'effettivo intralcio al servizio possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.

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