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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10472 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ridotto della metà le sanzioni applicate per il tardivo versamento delle ritenute relative ai mesi di marzo e maggio 2003, sostenendo che non ricorressero le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 e censurando la motivazione sul carattere breve o minimo del ritardo, che era stato di circa quattro mesi. La società, con ricorso incidentale, sosteneva invece l'esistenza di una causa di forza maggiore e l'assenza di colpevolezza, chiedendo l'esclusione totale delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della società. Ha ritenuto che entrambe le parti, pur prospettando violazioni di legge o vizi di motivazione, chiedessero in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze già apprezzati dal giudice di merito. È quindi rimasta ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso la forza maggiore e l'assenza di colpa, ma aveva riconosciuto la sproporzione della sanzione e disposto il dimezzamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la comunicazione di irregolarità relativa al tardivo versamento delle ritenute.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Riguarda l'elemento soggettivo della violazione tributaria e la responsabilità colpevole; nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso l'assenza di colpa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    Prevede cause di non punibilità o di esclusione della sanzione in determinate situazioni; la società ne invocava l'applicazione, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava a rivalutare i fatti già esaminati.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4

    Consente la riduzione della sanzione quando essa risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa. La disposizione è stata applicata dal giudice di merito in ragione della modestia complessiva dei ritardi e della sproporzione della sanzione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1

    Disciplina il ravvedimento operoso e il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; l'Agenzia lo aveva richiamato contestando la riduzione ulteriore riconosciuta dalla Commissione Tributaria Regionale.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto che le censure non riguardassero realmente l'interpretazione della legge, ma il riesame del fatto.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente di censurare l'omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla legge. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione della durata e rilevanza dei ritardi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle circostanze concrete: una censura formalmente qualificata come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se mira in realtà a rivedere il giudizio di fatto del giudice di merito.
  • La forza maggiore e l'assenza di colpevolezza possono escludere integralmente la sanzione, ma devono essere dimostrate con elementi concreti e non possono essere rivalutate in Cassazione quando siano state motivatamente escluse nei precedenti gradi di giudizio.
  • Anche in assenza di forza maggiore o di totale assenza di colpa, una sanzione tributaria può essere ridotta se risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, considerando durata del ritardo, entità dell'inadempimento e circostanze complessive.
  • La valutazione secondo cui un ritardo è breve, minimo o comunque non proporzionato alla sanzione costituisce normalmente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, salvo vizi motivazionali effettivamente rilevanti.
  • Quando entrambe le parti risultano soccombenti sui rispettivi ricorsi, le spese del giudizio possono essere compensate per reciproca soccombenza.

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