Cassazione Civile, Ordinanza n. 07812/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo la cartella carente di motivazione sul punto decisivo del "fondato pericolo per la riscossione". In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione, valorizzando che la cartella traeva origine da un avviso di liquidazione non impugnato e che gli interessi erano calcolati secondo un criterio legale predeterminato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 11, comma 3, 12, commi 2 e 3, e 15-bis d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, sostenendo che il ruolo straordinario era nullo perché la cartella non esponeva una specifica motivazione sulla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione. Con il secondo motivo contestava, sempre per violazione della L. n. 212/2000, la legittimità della pretesa per interessi in assenza di adeguata motivazione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'iscrizione a ruolo straordinario ha natura eccezionale e richiede che la cartella, anche in forma sintetica o per relationem, indichi le ragioni concrete che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere sussistente il fondato pericolo per la riscossione. La mera esistenza di un atto presupposto non basta a superare l'obbligo motivazionale sul presupposto eccezionale del ruolo straordinario. La CTR, non applicando tali principi, è incorsa in errore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata denunciata per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla motivazione del ruolo straordinario e della cartella.
art. 11 d.P.R. n. 602/1973
I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
La Corte ribadisce che il ruolo straordinario è istituto eccezionale e presuppone un fondato pericolo per la riscossione.
art. 12 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale base del dovere di motivazione del ruolo e della cartella, anche se in forma sintetica, quando l'atto non sia preceduto da un avviso già noto al contribuente.
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
Norma evocata dalla ricorrente per contestare l'iscrizione a ruolo straordinario e la riscossione integrale di imposte, interessi e sanzioni su accertamenti non definitivi.
art. 7 L. n. 212/2000
La Corte richiama lo Statuto del contribuente come fonte dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e della necessità di indicare i presupposti del ricorso al ruolo straordinario.
art. 17 L. n. 212/2000
È citato nel ricorso come ulteriore norma violata, in relazione alla disciplina della riscossione e alla motivazione dell'atto.
art. 7, comma 3, L. n. 212/2000
È richiamato per affermare che gli atti devono essere motivati e che, in caso di ruolo straordinario, devono emergere le ragioni del fondato pericolo per la riscossione.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
La Corte lo utilizza per ricavare l'obbligo di indicare la motivazione, anche sintetica, della pretesa iscritta a ruolo.
art. 1, comma 2, d.m. n. 321/1999
È citato come conferma regolamentare dell'onere di indicare, per ciascun debito, gli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinario costituisce una deroga eccezionale alla riscossione ordinaria e può essere utilizzata solo quando l'Amministrazione dia conto dell'esistenza di un concreto e attuale fondato pericolo per la riscossione.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo straordinario deve contenere una motivazione, anche sintetica o per relationem, specificamente riferita alle ragioni del periculum in mora che giustifica la riscossione integrale del credito non definitivo.
- Il richiamo al solo atto presupposto non è sufficiente a integrare la motivazione della cartella quando ciò che deve essere giustificato è la scelta della procedura straordinaria e non soltanto la pretesa impositiva di base.
- L'assenza di indicazione delle ragioni del fondato pericolo per la riscossione compromette il diritto di difesa del contribuente, che non è posto in condizione di contestare in modo specifico il presupposto derogatorio dell'azione riscossiva.
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