Cassazione Penale, Sentenza n. 32884/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura della correzione del capo di imputazione (la fascia oraria indicata 18-19 rettificata in 16-17) per violazione degli artt. 130 e 522 c.p.p., con la tesi che si sarebbe trattato di modifica dell'imputazione non esplorata in dibattimento e quindi lesiva del diritto di difesa; 2) censura per vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di pena sostitutiva ex artt. 53, 58 e 59 L. 689/81, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato il diniego unicamente sulla presenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la correzione ex art. 130 c.p.p. in quanto l'errore era materiale/refuso e la difesa era stata in concreto messa in condizione di conoscere l'esatta contestazione (anche per via del decreto la cui violazione era contestata) e di controbattere sulle circostanze relative alla fascia oraria 16-17; inoltre la modifica non ha comportato una trasformazione radicale del fatto né un concreto pregiudizio della difesa e il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione specifica del danno. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il diniego della sostituzione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice previsto dall'art. 58 L. 689/81: la Corte territoriale non si è limitata a menzionare i precedenti, ma ne ha valorizzato natura, numero e gravità per formulare una prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive; ciò è conforme alla giurisprudenza che, pur vietando una decisione fondata esclusivamente sui precedenti, consente di usarli come elemento valutativo unitamente ad altri elementi (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. 150/2022). Conseguenza: conferma della condanna a anni 1 e mesi 6 di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011 e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 75, comma 2
Norma penale sostanziale contestata: integrata la fattispecie per la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Codice di procedura penale, art. 130
Consente la correzione di errori materiali nel corso del processo; la Corte ha ritenuto legittima la rettifica della fascia oraria trattandosi di refuso non idoneo a recare concreto pregiudizio alla difesa.
Codice di procedura penale, art. 522
Richiamato nel motivo di ricorso come riconducente alla correttezza della imputazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita quando una modifica sia da considerare trasformazione del fatto, con conseguente tutela del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 516
Norma richiamata indirettamente in relazione all'onere dell'imputato che, se deduce la modifica dell'imputazione, deve specificamente allegare il concreto pregiudizio subito.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, artt. 53, 58, 59
Art. 58 indicante i criteri per la sostituibilità delle pene detentive con pene sostitutive: applicabili se più idonee alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di nuovi reati; prevede l'esclusione quando vi siano ragioni fondate per ritenere che le prescrizioni non saranno osservate. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della sostituzione sulla base di una prognosi negativa fondata anche sui precedenti (natura, numero, gravità e recenza) e non su un mero automatismo basato esclusivamente sui precedenti.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come modifica normativa rilevante sul regime delle pene sostitutive; la giurisprudenza collega le modifiche legislative all'esigenza di motivare la prognosi sulla futura osservanza delle prescrizioni senza fondarla unicamente sui precedenti.
Massime di principio
- La correzione di un evidente refuso nel capo di imputazione è ammessa ex art. 130 c.p.p. se non altera in modo radicale gli elementi essenziali del fatto e se la difesa ha potuto, in concreto, conoscere e contestare la corretta fattispecie.
- Chi contesta una presunta modifica dell'imputazione (anziché una correzione materiale) deve allegare in modo specifico e non generico il concreto pregiudizio subito per la propria difesa; in mancanza l'argomento è aspecifico e inammissibile.
- La sostituzione di pene detentive brevi con pene sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri dell'art. 58 L. 689/81: l'esistenza di precedenti non è di per sé vietante, ma non può essere l'unica ragione. Il giudice può tuttavia considerare la natura, il numero, la gravità e la recenza dei precedenti per formulare una prognosi negativa sulla futura osservanza delle prescrizioni.
- In situazioni analoghe, il giudice deve motivare in modo concreto e documentato la previsione di inadempimento delle prescrizioni correlate alla pena sostitutiva, evitando valutazioni automatiche o meramente formali basate soltanto sull'anagrafe criminale.
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