Sentenza n. 370/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 371/2025 pubbl. il 26/03/2025, RG n. 1985/2023, resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. in data 26.03.2025 al Ministero resistente (contumace) e passata in giudicato come da attestazione della competente cancelleria del 29.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'erogazione di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 371/2025, notificata in forma esecutiva al Ministero e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione della pronuncia all'amministrazione debitrice e l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Ha inoltre applicato una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero; il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell'eventuale penale maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, anche in relazione a condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute decorrono dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La modifica dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente l'applicazione della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile è stata notificata al Ministero in forma esecutiva secondo le modalità indicate nel provvedimento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, viene determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, la regolare notificazione della pronuncia e la mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione consentono di ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo imposto dal giudicato.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione una prestazione pecuniaria o l'attribuzione di un beneficio economicamente determinato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva e porre a carico dell'amministrazione gli oneri della sostituzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne aventi contenuto pecuniario quando l'inadempimento sia ingiustificato, l'attività richiesta non presenti particolare complessità e l'applicazione della penalità non risulti manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo, ma deve cessare quando, scaduto il termine assegnato all'amministrazione, diviene operativo l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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