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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro, Area I bis. Prot n. -OMISSIS- del 04 febbraio 2020, notificato il 04 aprile 2020, con il quale è stata vietata al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quello impugnato e specificatamente del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro Cat. -OMISSIS- prot. Nr -OMISSIS- notificato il 04 aprile 2020 con il quale è stata revocata al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile nr -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202000713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 39 e 40 del r.d. 773/1931, dell'art. 13 della l. 241/1990 e dell'art. 6 della l. 152/1975, nonché il difetto di motivazione. Ha sostenuto che gli atti non avrebbero considerato adeguatamente la specificità della vicenda e il contesto di separazione coniugale conflittuale nel quale era maturato il procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. In secondo luogo, ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria, errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, assumendo che l'Amministrazione si sarebbe basata esclusivamente sulla querela e sul procedimento penale, senza una complessiva valutazione della sua personalità e della concreta incidenza dei fatti sull'affidabilità nell'uso delle armi. Il ricorrente ha inoltre richiamato l'intervenuta assoluzione in sede penale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla piena affidabilità del titolare e all'assenza di dubbi circa il corretto uso dell'arma. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale, deve considerare la condotta complessiva dell'interessato e può fondarsi anche su valutazioni probabilistiche e su elementi di fumus, senza che sia necessario l'accertamento di un effettivo abuso dell'arma o di una condanna penale. Nel caso concreto, gli elementi acquisiti evidenziavano una situazione oggettiva di forte conflittualità familiare, ritenuta non compatibile con la piena affidabilità richiesta. Il giudice ha escluso l'irragionevolezza, l'illogicità e il difetto istruttorio degli atti, rilevando che la motivazione amministrativa era coerente con i fatti risultanti dall'istruttoria e con la finalità preventiva dei provvedimenti. L'assoluzione penale è stata ritenuta irrilevante, poiché pronunciata per la mancata prova dell'abitualità dei maltrattamenti e non per l'inesistenza degli episodi offensivi riferiti; la valutazione amministrativa, infatti, ha presupposti e finalità preventive diversi da quelli della responsabilità penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite ed è stato revocato il gratuito patrocinio precedentemente ammesso.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il divieto di detenzione di armi e munizioni ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità, anche in assenza di una condanna penale o di un effettivo abuso delle armi.

  • art. 40 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei provvedimenti in materia di armi; il giudice ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 13 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità procedimentale; la censura è stata ritenuta infondata insieme alle doglianze di difetto di motivazione.

  • art. 6 l. 152/1975

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ha ravvisato la dedotta illegittimità degli atti.

  • art. 572 c.p.

    La mancata prova dell'abitualità dei maltrattamenti ha determinato l'assoluzione penale, senza escludere la rilevanza amministrativa degli episodi e della conflittualità familiare ai fini della prognosi di affidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi; il suo rilascio e mantenimento presuppongono la piena affidabilità dell'interessato e l'assenza di dubbi sul corretto uso dell'arma.
  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi hanno finalità preventive e cautelari, non punitive; possono quindi essere adottati senza un accertato abuso dell'arma, una condanna penale o la commissione di un reato mediante armi.
  • La valutazione di affidabilità dell'autorità di pubblica sicurezza può fondarsi su elementi probabilistici, anche meramente indiziari o di fumus, e deve riguardare complessivamente la condotta di vita dell'interessato, comprese situazioni di grave conflittualità familiare.
  • L'assoluzione penale non preclude automaticamente l'adozione o il mantenimento di misure amministrative preventive in materia di armi quando l'assoluzione dipenda dalla mancata prova di un elemento costitutivo del reato e non dall'inesistenza dei fatti valutati dall'autorità amministrativa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, palese contraddittorietà, abnormità o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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