Cassazione Penale, Sentenza n. 3964/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per smaltimento illecito di rifiuti (art. 81 cpv, 110 c.p. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006) con tre motivi: 1) violazione di legge per mancata indicazione della data del fatto, sostenendo che la data non poteva essere desunta da quella dell'accertamento e che dalla istruttoria non emergeva la data di consumazione; 2) violazione di legge relativa alla individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato istantaneo; 3) difetto di motivazione e violazione di legge perché il Giudice non avrebbe considerato la consulenza tecnica che attestava una diminuzione dell'attività commerciale e quindi della produzione di rifiuti e avrebbe errato nel ritenere che la ditta avesse la disponibilità esclusiva dell'area (nonostante un teste di difesa avesse detto il contrario), privilegiando il teste di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha confermato la ricostruzione del giudice di merito secondo cui la data del fatto poteva logicamente essere desunta dall'insieme delle prove: durante un controllo era stato fermato un dipendente della ditta che trasportava rifiuti senza documenti, il carico era stato rifiutato dall'impianto di smaltimento e poi erano stati rinvenuti rifiuti della stessa specie nell'area di cava dismessa gestita dalla ditta; inoltre Amedeo Cancellaro era trovato in possesso delle chiavi di accesso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul potere di desumere l'epoca del reato da indizi gravi, precisi e concordanti e ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito elementi per dimostrare una data anteriore all'accertamento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la consulenza tecnica e le dichiarazioni difensive non erano decisive per invertire la valutazione probatoria del giudice. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice penale, art. 81 cpv
art. 81 c.p. comma finale (concernente le circostanze nel reato)
Uso insieme ad altri articoli per delimitare la responsabilità penale in un quadro di concorso di persone e di fattispecie collegate; la Corte non discute il nesso normativo ma la prova del fatto storico.
codice penale, art. 110
Rilevante per la responsabilità per concorso di persone nell'esecuzione del reato; applicazione confermata in quanto la condotta di più soggetti era collegata allo smaltimento illecito.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1 lett. a
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma sostanziale che punisce lo smaltimento illecito di rifiuti; la sentenza ha applicato la disposizione alla condotta consistente nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in area dismessa.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese processuali per i ricorrenti quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili; applicata per condannare gli appellanti alle spese.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
C. Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare la quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e per escludere che i ricorsi fossero stati presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La data di consumazione di un reato istantaneo può essere desunta anche dall'insieme di indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza; non è indispensabile una prova documentale della data se esistono indizi logici e coerenti.
- Spetta all'imputato l'onere di dimostrare che la consumazione sia avvenuta in epoca anteriore rispetto a quella dell'accertamento quando il giudice ritenga, sulla base di prove, che la data del fatto coincida con l'accertamento.
- La valutazione della credibilità dei testi e la ponderazione delle prove sono prerogative del giudice di merito; la Cassazione interviene soltanto per vizi di motivazione o errori di diritto, non per rivalutare in concreto la prova se la motivazione è logica e coerente.
- Elementi peritali che attestino una diminuzione dell'attività o della produzione di rifiuti possono essere rilevanti, ma non sono decisivi se non smentiscono concretamente i riscontri diretti degli operanti (es. rinvenimento di rifiuti della stessa specie e disponibilità delle chiavi dell'area).
- Nei procedimenti penali ambientali, la coincidenza di rifiuti trasportati senza documenti e la presenza nello stesso sito di rifiuti della stessa natura costituisce circostanza fortemente indiziaria collegabile all'illecito smaltimento.
- I ricorsi privi di elementi nuovi e concreti tali da mettere in crisi la motivazione del giudice di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare il rimborso delle spese e sanzioni economiche accessorie.
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