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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato il rifiuto del rimborso ICI relativo agli anni 2002-2004, sostenendo che i fabbricati strumentali utilizzati per la trasformazione dei prodotti agricoli dei soci avessero natura rurale e fossero quindi esclusi dall'ICI. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, come modificato dal D.L. n. 159/2007, art. 42-bis, rilevando che la ruralità opera anche quando le attività agricole siano svolte da cooperative e indipendentemente dall'iscrizione degli immobili nel catasto fabbricati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della cooperativa, ritenendo che la disciplina sulla ruralità avesse natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva anche per gli anni 2002-2004. I fabbricati utilizzati dalla cooperativa per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci non erano soggetti a ICI. È stata cassata senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ed è stato accolto il ricorso originario della società, con condanna del Comune alla restituzione dell'ICI versata, oltre agli interessi legali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994 e modificato dal D.L. n. 159/2007, art. 42-bis

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.

    La norma è stata considerata di natura interpretativa e, pertanto, applicabile retroattivamente anche alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore. La ruralità non dipende né dall'iscrizione catastale né dal fatto che il proprietario del fabbricato sia diverso dai proprietari dei terreni agricoli asserviti.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    La regola generale sull'assoggettamento all'ICI è derogata quando l'immobile possiede i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lettera a)

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    La definizione generale di fabbricato non si applica, ai fini ICI, alle unità immobiliari rurali che soddisfano i requisiti dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, anche se iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.

    La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, confermando l'esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 227/2009

    È costituzionalmente illegittima la disposizione che rende irripetibile quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 dai soggetti destinatari della disciplina sui fabbricati rurali.

    È irragionevole impedire il rimborso di un'imposta non dovuta, creando una disparità tra chi ha pagato erroneamente e chi, nella stessa situazione, non ha pagato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • I fabbricati strumentali utilizzati da cooperative agricole per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere considerati rurali e, per il periodo ICI, esclusi dall'imposta se ricorrono i requisiti di legge.
  • La ruralità dell'immobile non viene meno solo perché il proprietario è una cooperativa mentre i terreni agricoli appartengono ai soci; questa distinzione non costituisce, di per sé, un ostacolo all'esenzione.
  • L'iscrizione dell'immobile nel catasto fabbricati non è decisiva: occorre verificare la concreta destinazione strumentale agricola e la sussistenza dei requisiti normativi di ruralità.
  • Le modifiche normative qualificate come interpretazione autentica possono applicarsi retroattivamente alle annualità precedenti, consentendo il rimborso dell'ICI indebitamente versata.
  • Chi richiede il rimborso deve comunque dimostrare sia il pagamento dell'imposta sia la sussistenza, per ciascun immobile e periodo d'imposta, dei requisiti di ruralità e della destinazione agricola prevista dalla legge.

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