Sentenza n. 906/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione del Direttore di Area Attrezzature informatiche e sanitarie di ESTAR n. 1393 del 10 novembre 2025, resa nota con comunicazione n. PI095961-25 del 26 novembre 2025 e divenuta esecutiva in pari data, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 4 (CIG: B22655A992) avente ad oggetto la fornitura di “Isteroscopi See-and-Treat a flusso continuo per utilizzo in setting ambulatoriale” in favore Olympus Italia S.r.l.; di tutti i verbali di gara e i relativi allegati: - Verbale n. 1 del Seggio di gara “Apertura della documentazione amministrativa” del 26/09/2024; - Verbale n. 2 del Seggio di gara “Esiti del procedimento di soccorso istruttorio” del 14/10/2024; - Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice “Apertura documentazione tecnica” del 09/01/2025; - Verbale del 24/09/2025, pervenuto con nota mail del 29.09.2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli esiti delle valutazioni qualitative ed i relativi punteggi assegnati alle offerte tecniche delle ditte concorrenti; - Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 06/10/2025 di apertura delle offerte economiche; - Verbale n. 5 del 24/10/2025 di verifica anomalia e valutazione, nelle parti di cui in esposizione; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e Olympus, quale seconda aggiudicataria dell’Accordo quadro; e per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 della gara per la fornitura di isteroscopi See-and-Treat a flusso continuo in favore di Olympus Italia S.r.l., nonché gli atti di gara presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificata terza nella graduatoria relativa al Lotto 4 di una procedura per la stipula di un accordo quadro avente a oggetto la fornitura di isteroscopi in locazione quinquennale, ha impugnato l'ammissione e l'aggiudicazione in favore di Olympus, deducendo, tra l'altro, che il prodotto offerto dalla concorrente fosse privo di una caratteristica tecnica minima prescritta dal capitolato: la presenza di una camicia interna e di una camicia esterna, idonee a garantire il flusso continuo. Il prodotto Olympus disponeva invece di una sola camicia, con scanalature esterne destinate a consentire il deflusso del liquido. Il Collegio ha esaminato prioritariamente tale censura, ritenendola ammissibile perché relativa all'interpretazione vincolante della lex specialis e non all'esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica. La ricorrente sosteneva che la prescrizione della doppia camicia fosse un requisito minimo e strutturale, non superabile mediante il principio di equivalenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il motivo ritenendo che il capitolato non si fosse limitato a prescrivere il risultato funzionale del flusso continuo, lasciando libere le imprese di individuare le soluzioni tecniche, ma avesse individuato espressamente nella tecnologia della doppia camicia lo strumento ritenuto idoneo a garantire tale risultato. La doppia camicia consente infatti l'immissione e il deflusso costante dei liquidi attraverso canali distinti, riducendo i rischi di ostruzione, aumento incontrollato della pressione e intravasazione. La soluzione proposta da Olympus, basata su scanalature esterne ricavate sull'unica camicia, non poteva quindi essere considerata equivalente, anche in ragione dei diversi rischi clinici connessi al contatto diretto delle scanalature con i tessuti. Il principio di equivalenza non consente di disattendere una scelta tecnica strutturale, espressamente qualificata come requisito minimo dalla lex specialis, soprattutto in un settore sanitario caratterizzato da esigenze di sicurezza clinica. La Commissione non poteva inoltre compensare l'assenza della doppia camicia valorizzando la sottigliezza del prodotto, poiché il capitolato non prevedeva tale parametro come requisito minimo e non era consentito bilanciare ex post caratteristiche eterogenee. Il TAR ha quindi annullato l'ammissione dell'offerta Olympus e l'aggiudicazione del Lotto 4, disponendo le conseguenze conformative, incluso lo scorrimento della ricorrente al secondo posto. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché non avrebbero procurato utilità aggiuntive. ESTAR e Olympus sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale nell'ambito della decisione in forma semplificata o con motivazione sintetica.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica come minimo un requisito tecnico strutturale e individua espressamente la tecnologia ritenuta idonea a garantire una determinata prestazione, l'amministrazione e la commissione di gara non possono trattarlo come un mero requisito funzionale sostituibile con una soluzione tecnicamente diversa.
- Il principio di equivalenza non consente di ammettere un'offerta priva di un requisito strutturale espressamente prescritto dalla lex specialis, quando tale requisito riflette una scelta tecnica della stazione appaltante collegata alla sicurezza e al modo concreto di soddisfare il bisogno pubblico, specialmente in ambito sanitario.
- L'interpretazione della lex specialis sulla natura minima e strutturale di un requisito tecnico costituisce una questione di legittimità dell'ammissione dell'offerta e non è sottratta al sindacato giurisdizionale in quanto valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- La commissione di gara non può compensare l'assenza di un requisito minimo previsto dal capitolato valorizzando caratteristiche diverse del prodotto, se il capitolato non ha previsto tali caratteristiche come parametri idonei a sostituire o bilanciare il requisito mancante.
- Il principio di equivalenza è diretto a evitare specifiche tecniche ingiustificatamente anticoncorrenziali, ma non attribuisce agli organi di gara il potere di modificare o integrare ex post le scelte tecniche e cliniche definite dalla stazione appaltante nella lex specialis.
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