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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto parziale sulla richiesta di accesso alle schede o lettere di carico-scarico relative ai vaccini somministrati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del 2 luglio 2025, limitatamente ai documenti indicati come A.1, B.1 e C.1, relativi alle lettere o schede di carico-scarico dei vaccini somministrati in tre diverse date. Dopo una precedente istanza, l’Azienda sanitaria aveva trasmesso moduli di consenso, certificazioni vaccinali, schede anamnestiche, ricevute di somministrazione, codici di prenotazione e schede informatizzate di carico-scarico, precisando che il sistema calcolava automaticamente le scadenze a partire dallo scongelamento o dall’apertura del flacone e indicando le dosi standard somministrate. La ricorrente ha ritenuto la documentazione insufficiente, lamentando in particolare l’assenza di dati documentali sulla data effettiva di scongelamento e apertura dei flaconi, nonché sulla quantità concreta di farmaco inoculata. Ha dedotto la violazione degli artt. 22-26 della l. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento, dell’art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., sostenendo che l’ostensione fosse necessaria per valutare eventuali azioni a tutela delle proprie situazioni giuridiche. Il giudizio è stato circoscritto ai documenti A.1, B.1 e C.1, restando estranee le questioni relative alle schede anamnestiche e agli atti della precedente istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’Amministrazione avesse soddisfatto integralmente l’esigenza conoscitiva mediante la trasmissione dei documenti effettivamente detenuti, comprese le schede informatizzate di carico-scarico e le informazioni sulle dosi standard. Quanto alle date di scongelamento e apertura dei flaconi, il Collegio ha rilevato che l’ASST non disponeva di uno specifico documento contenente tali dati nelle forme richieste. L’accesso documentale può riguardare soltanto documenti già formati ed esistenti e non impone all’Amministrazione di ricercare, aggregare o elaborare dati e informazioni per creare un documento nuovo. La produzione di documenti provenienti da altre aziende sanitarie non ha dimostrato che l’ASST di Mantova detenesse documenti analoghi, né che le diverse aziende adottassero identiche modalità di registrazione. Anche la richiesta relativa alla quantità di farmaco è stata ritenuta infondata, poiché le dosi indicate dall’ASST costituivano parametri fissi stabiliti per le rispettive tipologie vaccinali e non risultava esistere un documento recante una diversa quantità individuale somministrata. Il silenzio-rigetto è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22-26 l. 241/1990

    l’accesso documentale può avere ad oggetto solo documenti già materialmente formati ed esistenti

    Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi formati e detenuti dall’amministrazione; non impone la creazione di nuovi documenti né un’attività di elaborazione o aggregazione di dati non risultanti da un documento esistente.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo presuppone un supporto già formato e detenuto dall’amministrazione, sicché non sono ostensibili dati privi di una documentazione amministrativa corrispondente.

  • art. 22, comma 4, l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale non attribuisce al richiedente il potere di pretendere dall’amministrazione la ricerca, l’elaborazione o l’aggregazione di informazioni per formare un documento nuovo.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito è stato utilizzato per impugnare il silenzio-rigetto formatosi su una richiesta di accesso documentale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione non ha condotto all’accoglimento, poiché il giudizio è stato deciso sulla base dell’inesistenza o indisponibilità dei documenti richiesti e dell’avvenuta ostensione degli atti detenuti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute della ricorrente mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale può essere esercitato esclusivamente su documenti amministrativi già formati ed esistenti, detenuti dall’amministrazione destinataria della richiesta; non può essere utilizzato per imporre la creazione di un nuovo documento o l’elaborazione, aggregazione e rielaborazione di dati non contenuti in un documento esistente.
  • Quando l’amministrazione dimostra di avere trasmesso tutti i documenti effettivamente detenuti e dichiara di non possedere ulteriori atti contenenti i dati richiesti, l’accesso non può essere ordinato per il solo fatto che il richiedente ritenga incompleta l’informazione ricevuta.
  • La circostanza che altre amministrazioni detengano documenti contenenti determinate informazioni non prova, da sola, che l’amministrazione destinataria della richiesta possieda documenti analoghi, né dimostra l’identità delle prassi documentali adottate dai diversi enti.
  • La richiesta di accesso a un dato specifico è infondata quando quel dato non risulta individualizzato in un documento detenuto dall’amministrazione e la sua ricostruzione richiederebbe un’attività di elaborazione non imposta dalla disciplina dell’accesso documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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