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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 557/2023 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 679/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202500973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto in forza della sentenza, ma soltanto dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza. La ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto mediante l'esecuzione della sentenza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e agli accessori di legge, poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Il giudizio è definito con la declaratoria di cessata materia del contendere quando, nel corso del processo, l'amministrazione esegue integralmente il comando giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la sua condanna alle spese di lite, poiché l'instaurazione del processo è stata resa necessaria dall'inadempimento o dal ritardo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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