Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6782/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 16 settembre 2025 (notificato il 24 settembre 2025) della Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.), con il quale il Caporale -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma per “permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale”; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi precedenti e successivi, fra i quali in particolare: a) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, versato nel Verbale BL/G N° -OMISSIS-del 3/6/2025, con il quale si ritiene l'odierno ricorrente "TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE PER GG. 7 (SETTE)" b) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, di perdita permanente dell'idoneità al servizio quale Volontario in Ferma Prefissata - in base alla lettera R) n. 3 della direttiva tecnica sanitaria, nonché in base all'art. 582, comma 1, lett. r) n. 3 del T.U.O.M. - adottato nei confronti del Caporale -OMISSIS- dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale mod. BL/G n. -OMISSIS-in data 10 giugno 2025; c) del parere tecnico, trasmesso con foglio n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-dell'11 settembre 2025, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, col quale il Comando Sanità e Veterinaria di Roma “…analizzata l'intera documentazione sanitaria, anche di parte, conferma il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”.

Giustizia amministrativa202515370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma per permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale, unitamente ai giudizi medico-legali e al parere tecnico presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare volontario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma prefissata e, conseguentemente, prosciolto dalla ferma e collocato in congedo assoluto con decorrenza dal 10 giugno 2025. Ha contestato il giudizio di inidoneità sostenendo, sulla base della documentazione medica prodotta, di non essere affetto da patologie invalidanti. Sono stati impugnati anche il giudizio di temporanea non idoneità per sette giorni, il successivo giudizio di perdita permanente dell'idoneità e il parere tecnico del Comando Sanità e Veterinaria, acquisiti dal ricorrente soltanto a seguito di accesso agli atti. Il TAR ha disposto una verificazione medico-legale in contraddittorio, affidata al Collegio medico legale del Ministero della Difesa. Il verificatore ha accertato che il ricorrente è affetto da un pregresso disturbo dell'adattamento, ma in attuale assenza di elementi psicopatologici obiettivabili; tale condizione comporta allo stato attuale il coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale della psiche e determina l'idoneità al servizio militare in ferma volontaria. Il verificatore ha precisato che una valutazione riferita ex tunc al giugno 2025 non sarebbe stata compatibile con l'idoneità nel ruolo dei volontari in ferma breve dell'Esercito Italiano.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l'istruttoria. Nel merito ha accolto il ricorso, attribuendo rilievo decisivo alle conclusioni della verificazione, che ha sottoposto a controllo di attendibilità tecnica la valutazione amministrativa originaria attraverso accertamenti medici compiuti in contraddittorio. Poiché è stata accertata l'attuale idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio militare, il Collegio ha annullato i provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente e ha disposto la sua riammissione in servizio, con ogni conseguenza. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per le spese legali e di euro 400,00 oltre IVA per le spese di verificazione, da versare a Difesa Servizi s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    La perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale costituisce presupposto per il proscioglimento dalla ferma.

  • art. 582, comma 1, lett. r), n. 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    È richiamato quale parametro normativo per la valutazione della perdita permanente dell'idoneità al servizio del volontario.

  • D.M. 4 giugno 2014

    È richiamato quale normativa tecnica di riferimento per la classificazione del profilo sanitario e per la verifica della compatibilità della condizione psichica con l'idoneità al servizio militare.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice di disporre la verificazione, utilizzata nel caso concreto per sottoporre a controllo di attendibilità tecnica il giudizio medico-amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non sussistono condizioni ostative.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di non idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare può essere sottoposto a sindacato di attendibilità tecnica mediante verificazione medico-legale disposta dal giudice, anche attraverso accertamenti svolti in contraddittorio.
  • Quando la verificazione accerta l'attuale idoneità del militare al servizio e fornisce conclusioni diagnostiche incompatibili con la valutazione amministrativa preclusiva, il provvedimento di proscioglimento fondato sulla permanente non idoneità deve essere annullato.
  • La valutazione medico-legale dell'idoneità deve essere riferita al parametro temporale rilevante: l'accertamento dell'idoneità attuale può fondare la riammissione in servizio, mentre la valutazione ex tunc relativa al momento dell'adozione del provvedimento può condurre a un esito diverso e deve essere distinta dall'accertamento attuale.
  • La verificazione medico-legale compiuta in contraddittorio e sorretta da indagini e accertamenti può prevalere sulla valutazione sanitaria amministrativa originaria quando ne evidenzi l'erroneità o l'inattendibilità tecnica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.