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Sentenza

Sentenza n. 3455/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 49071 del 19 settembre 2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202402754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda all'età di 56 anni, con 42 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS dell'INPS e ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa si fonda sull'applicabilità del beneficio al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ai sensi anche dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha resistito alla domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, quando siano raggiunti entrambi i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Poiché il ricorrente possedeva requisiti superiori, il giudice ha accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. È stata negata la rivalutazione monetaria, poiché il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita e spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti di età e anzianità di servizio.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali.

  • art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicabilità del beneficio al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti previsti.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Esclude il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale di tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Quando il beneficiario possiede i requisiti di età e servizio, l'ente previdenziale deve rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo e corrispondere le differenze dovute, oltre agli interessi legali.
  • Per le somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio, la rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi legali nei limiti stabiliti dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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