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Sentenza

Sentenza n. 7083/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza della sentenza n. 13689/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, pubblicata l’8 luglio 2024, nel giudizio avente R.G. n. 15727/2023, con la quale è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13689/2024 nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 13689/2024, non appellata, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 400,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, a titolo di spese di lite. La sentenza, munita di attestazione di conformità quale titolo esecutivo, era stata notificata il 9 luglio 2024 all’Avvocatura dello Stato e al Ministero. Nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era definitiva, costituiva titolo esecutivo, era stata regolarmente notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. In assenza di contestazioni o deduzioni contrarie da parte del Ministero, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la somma dovuta in esecuzione del giudicato. Ha altresì accolto la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza al Ministero. In caso di ulteriore inadempimento, il ricorrente potrà sollecitare la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in € 400,00, oltre oneri di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 475 c.p.c.

    attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c.

    L’attestazione di conformità consente di utilizzare la sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 196-undecies disp. att. c.p.c.

    art. 196 undecies disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell’attestazione di conformità del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il provvedimento giudiziario da eseguire è definitivo, costituisce titolo esecutivo, è stato regolarmente notificato all’amministrazione e il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è decorso inutilmente.
  • In presenza di una condanna al pagamento di somme contenuta in una sentenza definitiva, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, anche quando l’amministrazione, pur costituita, non contesti l’inadempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato si sia protratto per un consistente lasso di tempo; la penalità può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza che la dispone.
  • L’ordine di esecuzione può essere accompagnato dall’avvertimento che, in caso di ulteriore inadempimento, sarà nominato un commissario ad acta su impulso della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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