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Ordinanza

Ordinanza n. 3600/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. 10611/2026 del 26 gennaio 2026, avente ad oggetto “Ye Valerio. Ordine di cessazione relativo all’utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici installati abusivamente nei locali siti in Via Fabiano Landi n. 163 - 00125 Roma, ai sensi degli artt. 6, comma 1 e 7, comma 6 della D.A.C. n.31/2017 modificata dalla D.A.C. n. 92/2019 ‘Regolamento sale da gioco e giochi leciti’”; - degli artt. 6 e 14 del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 9 giugno 2017 e modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5 dicembre 2019; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota di Roma Capitale, Municipio X, prot. CO/166596 del 2 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202603759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di cessazione dell'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici installati nei locali commerciali, adottato per mancato rispetto delle distanze da una scuola primaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha ordinato la cessazione dell'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici installati nei locali di un esercizio commerciale, nonché le disposizioni del regolamento comunale sulle sale da gioco e gli atti presupposti. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguardava, in particolare, la qualificazione della comunicazione trasmessa al Comune il 28 ottobre 2025: il ricorrente sosteneva, implicitamente, che essa fosse riferibile a un subingresso in un'attività già esistente, mentre l'amministrazione l'ha trattata come comunicazione relativa a una nuova installazione e quindi come apertura di una nuova sala da gioco. Era inoltre contestata la sussistenza della violazione delle distanze minime previste dalla legge regionale e dal regolamento comunale rispetto a una scuola primaria.

La decisione

Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha rigettato la domanda di sospensione per insussistenza del fumus boni juris. Ha ritenuto che la comunicazione del 28 ottobre 2025 riguardasse una nuova installazione di apparecchi e congegni automatici ed elettronici, poiché non conteneva alcun riferimento a un subingresso in un'attività preesistente. Da ciò ha desunto la coerenza dell'applicazione della disciplina comunale relativa all'apertura di nuove sale da gioco. Il Collegio ha inoltre rilevato che il mancato rispetto delle distanze tra l'esercizio commerciale e la scuola primaria risultava comprovato dagli accertamenti della Polizia Locale. Non è stata quindi ravvisata, allo stato del giudizio cautelare, una ragionevole fondatezza delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni juris.

  • art. 6, comma 1, D.A.C. n. 31/2017, come modificata dalla D.A.C. n. 92/2019

    La disposizione regolamentare è stata richiamata nell'ordine di cessazione relativo all'utilizzo di apparecchi e congegni di gioco.

  • art. 7, comma 6, D.A.C. n. 31/2017, come modificata dalla D.A.C. n. 92/2019

    La disposizione regolamentare è stata richiamata quale base dell'ordine comunale di cessazione.

  • artt. 6 e 14 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti di Roma Capitale

    Le disposizioni regolamentari, impugnate dal ricorrente, sono state applicate dal Comune nell'ambito della disciplina relativa alle nuove sale da gioco e alle distanze minime.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la qualificazione dell'attività comunicata al Comune deve essere ricavata dal contenuto della comunicazione: in assenza di riferimenti a un subingresso in un'attività preesistente, è ragionevole considerare la comunicazione riferita a una nuova installazione o apertura.
  • È coerente applicare la disciplina prevista per l'apertura di nuove sale da gioco quando la comunicazione dell'interessato riguarda una nuova installazione di apparecchi e congegni automatici o elettronici e non documenta un subingresso.
  • Gli accertamenti della Polizia Locale possono integrare, nella fase cautelare, un supporto probatorio sufficiente a comprovare il mancato rispetto delle distanze minime dell'esercizio di gioco da una scuola, escludendo il fumus boni juris della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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