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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-248/24

Order of the Court of 11 July 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-248/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di Puma SE di far proseguire il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale in una controversia di opposizione su un marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non contenesse una dimostrazione concreta del fatto che le censure sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono state quindi dichiarate irrilevanti, ai fini dell’ammissione, le doglianze relative all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, alla Carta e alla valutazione delle prove.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’ammissione dell’impugnazione perché la domanda non dimostra che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso di Puma SE contro l’ordinanza del Tribunale potesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto avrebbe sollevato questioni rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE; in particolare, se le censure sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, sul diritto a tutela giurisdizionale effettiva e sulla valutazione delle prove fossero state sufficientemente specifiche e rilevanti.

Principio di diritto

Un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta al filtro dell’articolo 58a dello Statuto può proseguire solo se il ricorrente dimostra, con argomenti concreti e specifici, che esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Mere affermazioni generali sulla protezione rafforzata dei marchi rinomati, sull’erronea valutazione delle prove o su una motivazione incompleta non bastano; in assenza di tale dimostrazione, la Corte rifiuta di ammettere l’impugnazione a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione

La Corte di giustizia, nella composizione incaricata di decidere se un’impugnazione possa essere ammessa a procedere, è intervenuta in un ricorso proposto da Puma SE contro un’ordinanza del Tribunale resa in una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO relativa a un marchio dell’Unione europea. Il punto decisivo non è stato il merito della lite sul segno, ma la verifica preliminare richiesta dall’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

Puma SE chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del 25 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua azione diretta contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2023. La controversia opponeva Puma SE a Puma Srl nell’ambito di un procedimento di opposizione su marchio UE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo di filtro dell’impugnazione previsto da:

  • articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina l’ulteriore esame di talune impugnazioni a una previa decisione di ammissione;
  • articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di depositare una domanda motivata indicando la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
  • articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, richiamato come base sostanziale dei motivi di ricorso;
  • articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, evocati dalla ricorrente;
  • articolo 137 e articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ai fini delle spese.

Censure prospettate da Puma SE

A sostegno dell’ammissione del ricorso, Puma SE sosteneva che l’ordinanza impugnata avesse commesso errori tali da porre questioni rilevanti per il diritto dell’Unione, in particolare perché il Tribunale avrebbe:

  • omesso una valutazione globale e completa dei criteri per accertare il "link" tra i marchi;
  • disatteso l’insegnamento della sentenza Intel Corporation in tema di relazione tra rinomanza del marchio e probabilità che il pubblico percepisca un collegamento;
  • trascurato uno studio demoscopico del 2018 che, secondo la ricorrente, confermava l’esistenza del collegamento;
  • leso il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a essere sentita, con un’adeguata motivazione insufficiente.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare, con precisione, che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare tale criterio e deve spiegare, in modo chiaro e dettagliato, sia l’errore di diritto denunciato sia il motivo per cui esso supera il caso concreto.

La Corte osserva poi che Puma SE si è limitata, per le prime censure, ad affermazioni di carattere generale sulla necessità di una maggiore protezione dei marchi rinomati e sull’importanza economica di tale tutela. Tali affermazioni, tuttavia, non costituiscono una dimostrazione concreta dell’esistenza di una questione di portata generale per il diritto UE.

Quanto alle doglianze relative alla valutazione delle prove e all’asserita motivazione incompleta, la Corte ricorda che contestazioni di questo tipo, anche se eventualmente fondate, non sono normalmente idonee, di per sé, a giustificare l’ammissione dell’impugnazione. Inoltre, la ricorrente non ha spiegato in modo sufficiente come l’eventuale insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Precedenti richiamati

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul filtro di ammissibilità, in particolare:

  • EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P;
  • EUIPO v Neoperl, C‑93/23 P;
  • Porsche v EUIPO, C‑613/19 P;
  • Wyrębski v QC e a., C‑689/23 P;
  • AM.VI. e Quinam v EUIPO, C‑599/21 P;
  • Kaminski v EUIPO, C‑406/23 P;
  • Ferrero v OHIM, C‑552/09 P;
  • Intel Corporation, C‑252/07 P;
  • la precedente ordinanza Puma v EUIPO, C‑145/23 P.

Dispositivo

La Corte conclude che la domanda di Puma SE non consente di dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere. Sul piano delle spese, la Corte dispone che Puma SE sopporti le proprie spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notifica del ricorso alle altre parti.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione tra marchiammissione dell’impugnazionetutela giurisdizionale effettivaonere di dimostrazione dell’irrilevanza o rilevanza della questione

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