Sentenza n. 2475/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto alla ricorrente il pagamento di 500 euro a titolo di bonus "Carta del Docente" per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, sezione lavoro, con cui era stato disposto in suo favore il pagamento di 500 euro relativi al bonus "Carta del Docente" per l’anno 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonché chiesto l’attribuzione degli interessi sulla somma dovuta. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta l’esecuzione spontanea del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Trapani era definitiva, con passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 23 dicembre 2025, e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione il 22 febbraio 2025. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Ha invece respinto la richiesta di interessi, poiché la sentenza da eseguire non aveva riconosciuto tale voce accessoria. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario dirigente in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione rimanga inadempiente.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per le condanne al pagamento di somme, solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato nei limiti oggettivi del titolo esecutivo: non possono essere riconosciuti accessori, come gli interessi, non contemplati nella sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione analogica il principio secondo cui la retribuzione dirigenziale è onnicomprensiva.
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