Sentenza del 27/11/2015 n. 24271 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro cinque avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001, riguardanti ricavi non contabilizzati e una plusvalenza derivante dalla cessione di azienda. I motivi principali riguardavano: l’erronea equiparazione tra consegna e notificazione del processo verbale di constatazione ai fini dell’accesso al condono tombale; la ritenuta illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare; l’asserita novità di alcune difese in appello; vizi di motivazione sulla ricostruzione dei ricavi, sulla malattia di uno dei soci e sulla plusvalenza da cessione d’azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha stabilito che, ai fini della preclusione al condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, è sufficiente la consegna del processo verbale di constatazione all’interessato, anche se la norma utilizza il termine notificazione. Ha inoltre affermato che l’Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, per tentativo di riesame del merito o per errata formulazione del vizio denunciato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 14
La norma preclude il condono in presenza della notificazione del processo verbale di constatazione.
La Corte interpreta il riferimento alla notificazione in senso sostanziale: anche la mera consegna del processo verbale, se provata ufficialmente, è sufficiente a impedire l’accesso al condono.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina generale della notificazione degli atti tributari non impedisce che, per la specifica funzione preclusiva del processo verbale di constatazione, sia sufficiente la prova della sua consegna al contribuente.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti facciano dubitare della sua completezza o fedeltà.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972
Anche ai fini IVA è possibile ricostruire indirettamente ricavi e volume d’affari sulla base di presunzioni qualificate, nonostante la regolare tenuta formale della contabilità.
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello; tuttavia, la censura in cassazione deve indicare precisamente gli atti processuali dai quali risulta la novità, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi fondati sul vizio di motivazione devono rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; la loro mancanza determina l’inammissibilità della censura.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra violazione di legge, errori processuali e vizi di motivazione. Non è possibile utilizzare il vizio motivazionale per ottenere un nuovo esame degli elementi di fatto o della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria preclude un beneficio in caso di notificazione di un atto, la consegna diretta dell’atto può essere sufficiente se documentata in modo ufficiale e idoneo a dimostrare che il contribuente ne ha avuto conoscenza.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce automaticamente un accertamento induttivo o analitico-induttivo: l’Amministrazione può contestarla mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In Cassazione non è normalmente consentito rivalutare prove, certificazioni mediche o ricostruzioni economiche già esaminate dai giudici di merito; occorre dimostrare una reale violazione di legge o un vizio processuale ammissibile.
- Chi denuncia che una questione è stata introdotta per la prima volta in appello deve indicare con precisione, nel ricorso per cassazione, il contenuto e i riferimenti degli atti processuali rilevanti.
- La mancata contestazione specifica o la formulazione non corretta del motivo di ricorso può comportare l’inammissibilità, anche se la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere rilevante.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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