Sentenza n. 430/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del D.R. Rep. 1822/2023 prot. n. 130219/2023 recante il bando di ammissione ad anni successivi al primo per la riassegnazione di posti vacanti, a.a. 2023/2024, per i CC.dd.LL. triennale delle Professioni Sanitarie e per i CC.dd.LL.MM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria; - del D.R. n. 211/2024, prot. n. 13724 del 2 febbraio 2024 con il quale sono stati approvati gli esiti della selezione mediante la pubblicazione di un elenco contenente i nominativi dei soli vincitori ammessi al trasferimento ed è stata disposta l''esclusione dei restanti candidati (di cui è stata omessa l'indicazione) con la seguente generica motivazione: “I candidati non presenti nell''elenco non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando di ammissione”; - del verbale del giorno 22 gennaio 2024 adottato dalla Commissione competente nella parte in cui previa adozione di illegittimi criteri di selezione ha redatto la “graduatoria” definitiva della procedura selettiva; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell''interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM, il Regolamento didattico di Ateneo nonché il vigente Statuto di Ateneo e per l''adozioni delle misure cautelari volte a consentire al ricorrente di prendere parte alle attività didattiche connesse alla frequenza del VI anno del CdLM in Medicina, anche previo riesame nonché per l''accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all''iscrizione al VI anno del CdLM in Medicina e Chirurgia previa valutazione del curriculum studiorum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della procedura di trasferimento per l'ammissione ad anni successivi al primo, inclusa l'esclusione dalla selezione per l'iscrizione al VI anno di Medicina
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, iscritto al VI anno di Medicina presso un'università straniera, ha impugnato il bando, gli esiti della procedura e il verbale della commissione, chiedendo l'annullamento della propria esclusione e l'accertamento del diritto al nulla-osta per l'iscrizione al VI anno presso l'Università di Pisa. Ha dedotto: violazione della lex specialis e dell'art. 3 l. n. 241/1990 per motivazione generica e stereotipata dell'esclusione; erronea valutazione della documentazione prodotta, sostenendo di avere allegato tutti i documenti richiesti e che da essa fossero ricavabili gli SSD e i CFU degli esami; illegittima introduzione, da parte della commissione, di criteri di selezione successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'Università ha eccepito l'inammissibilità delle censure perché attinenti alla discrezionalità valutativa e ha comunque chiesto il rigetto. Il controinteressato si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha premesso che l'infondatezza nel merito consentiva di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità. Quanto alla motivazione, ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto il documento espressamente richiesto dall'art. 3 del bando: un certificato degli esami sostenuti, con relativi crediti ECTS e SSD, tradotto e legalizzato e rilasciato dall'università straniera. Il curriculum allegato indicava esami, votazioni e crediti, ma non i corrispondenti SSD; il prospetto predisposto autonomamente dal ricorrente non poteva sostituire il certificato ufficiale richiesto. La documentazione era necessaria per verificare la coerenza del percorso estero con il corso di laurea dell'ateneo di destinazione. La motivazione dell'esclusione, pur formulata in termini generali, era quindi coerente con la mancanza del requisito documentale previsto dal bando. Il TAR ha inoltre escluso l'utilizzabilità del soccorso istruttorio, poiché avrebbe consentito di integrare, dopo la scadenza, un requisito o titolo non validamente documentato, con lesione della par condicio. Ha ritenuto altresì che i criteri stabiliti dalla commissione nel verbale del 22 gennaio 2024 fossero funzionali all'autolimitazione della discrezionalità tecnica e che non fosse stato dimostrato alcun vizio di eccesso di potere sindacabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato in relazione alla specifica carenza documentale prevista dal bando, poiché l'esclusione dipendeva dalla mancata produzione del certificato ufficiale contenente esami, crediti ECTS e SSD.
art. 3 D.R. n. 1822/2023
sono tenuti a produrre: 1. Certificato degli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD, tradotto e legalizzato rilasciato dall’Università straniera; 2 sistema di valutazione del sistema universitario dell’ateneo al quale lo studente è iscritto; 3. Conversione in ECTS degli esami sostenuti, rilasciato dall’università di provenienza, nel caso in cui gli stessi non siano espressi in crediti; 4. programmi degli esami sostenuti
La disposizione imponeva agli studenti provenienti da università straniere la produzione di una certificazione ufficiale, tradotta e legalizzata, recante anche i SSD, non sostituibile con un curriculum o con un prospetto formato autonomamente dal candidato.
art. 10 Allegato 2 al D.D. MUR n. 1925/2022
La previsione del bando relativa alla documentazione attestante l'equipollenza e la comparabilità degli esami è stata ritenuta coerente con gli orientamenti ministeriali.
Massime di principio
- Quando un bando per il trasferimento da un'università straniera richiede un certificato ufficiale, tradotto e legalizzato, contenente esami, crediti ECTS e settori scientifico-disciplinari, il candidato non può sostituirlo con un curriculum o con un prospetto predisposto autonomamente, anche se tali documenti indicano esami, votazioni e crediti.
- La mancata produzione di una certificazione espressamente richiesta dal bando integra una carenza documentale sostanziale relativa a un requisito o titolo valutabile e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio dopo la scadenza del termine di partecipazione, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i candidati.
- L'amministrazione può escludere un candidato per la mancata produzione della documentazione prescritta dalla lex specialis quando tale documentazione sia funzionale alla verifica della coerenza del percorso formativo estero con quello dell'ateneo di destinazione; in tale ipotesi, una motivazione riferita alla mancanza dei requisiti minimi può risultare sufficiente se il presupposto dell'esclusione è individuabile nella documentazione procedimentale e nella specifica carenza prevista dal bando.
- La commissione di una procedura selettiva può stabilire parametri applicativi successivi alla pubblicazione del bando quando essi siano diretti ad autolimitare la discrezionalità tecnica e non introducano nuovi requisiti o criteri incompatibili con la lex specialis; il sindacato giurisdizionale richiede comunque la dimostrazione di specifici profili di eccesso di potere.
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