Sentenza del 15/06/2015 n. 2635 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Dichiarazione atto notorio - Efficacia probatoria processuale - Esclusione - Elusione divieto prova testimoniale - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di atto notorio nel processo tributario. Tali dichiarazioni, se ammesse come prova dei fatti controversi, consentirebbero infatti di aggirare il divieto di prova testimoniale previsto nel processo tributario. La documentazione non poteva quindi essere utilizzata per dimostrare la risoluzione anticipata della locazione e la conseguente insussistenza dei canoni imponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la pretesa fiscale sostenendo che il contratto di locazione fosse stato risolto anticipatamente e che, pertanto, il canone non fosse più dovuto né assoggettabile a tassazione. A sostegno della propria ricostruzione aveva prodotto dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la conclusione del rapporto locativo.
Norme richiamate
Divieto di prova testimoniale nel processo tributario
Le dichiarazioni di atto notorio non possono essere utilizzate per introdurre nel processo tributario una prova sostanzialmente testimoniale, poiché ciò eluderebbe il divieto di prova testimoniale.
Massime di principio
- Nel processo tributario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non ha, di regola, autonoma efficacia probatoria sui fatti controversi, soprattutto quando svolge la stessa funzione di una testimonianza.
- Non è possibile aggirare il divieto di prova testimoniale presentando dichiarazioni scritte di terzi sotto forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva.
- Per dimostrare la risoluzione di un contratto o altri fatti fiscalmente rilevanti è preferibile produrre documenti oggettivi e verificabili, come accordi di risoluzione, registrazioni, comunicazioni formali, ricevute o altra documentazione contrattuale.
- La mancata prova documentale del fatto costitutivo della pretesa del contribuente può comportare il rigetto della contestazione dell'accertamento.
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