Cassazione Civile, Ordinanza n. 29696/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e della rinuncia al ricorso, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento nel quale il tribunale aveva condannato la società ricorrente al pagamento di euro 11.609,05 in favore di un avvocato, a titolo di compensi professionali. La società ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale, articolando tre motivi di censura. Prima della decisione della Corte, tuttavia, le parti hanno stipulato un atto stragiudiziale di transazione in data 25 marzo 2019, con rinuncia al ricorso per cassazione e pattuizione della compensazione delle spese, anche con riferimento al vincolo di solidarietà. L'avvocato ha depositato in cassazione l'atto di transazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; l'atto risultava regolarmente comunicato alla società ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti transigono la lite e la controversia viene definitivamente meno, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso e la transazione intervenuta tra le parti possono giustificare la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese, se così concordato dalle parti e portato ritualmente a conoscenza del giudice.
Come è indicizzato
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