Cassazione Penale, Sentenza n. 31232/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati il 17/01/2025 in relazione ai capi: 2) (art. 390 aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.) e 15) (art. 416-ter cod. pen.). Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) per carenza di elementi che dimostrino la sua consapevolezza e partecipazione alle presunte funzioni direttive o all'ospitalità del latitante; 2) errata applicazione di art. 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) perché manca prova della personale consapevolezza o pattuizione del ricorrente circa l'utilizzo del metodo mafioso o lo scambio; 3) carenza delle esigenze cautelari (art. 274 cpp) per la personalità non recidivante, il tempo intercorso dai fatti (2021) e l'attività lavorativa regolare; sono stati inoltre depositati nuovi motivi a sostegno del terzo motivo.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo in ordine all'aggravante mafiosa correlata al capo 2, confermando la valutazione di gravità indiziaria rispetto al coinvolgimento del ricorrente nel complesso apparato logistico posto a disposizione del latitante; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo relativo al capo 15 (art. 416-ter), accertando che la ricostruzione del Tribunale non dimostra la personale consapevolezza o la pattuizione del ricorrente nel procacciare voti con metodi mafiosi, e che dunque la fattispecie concreta non rientra in art. 416-ter. Perciò la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza originaria limitatamente al reato di cui al capo 15, dispone la cessazione immediata della misura cautelare per tale capo e la liberazione se non detenuto per altra causa. Quanto al capo 2, annulla l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo riesame della materia cautelare (art. 309, comma 7 cpp). Rigetta il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
«promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis»
La norma punisce lo scambio elettorale politico-mafioso che si consuma con la mera stipulazione dell'intesa; tuttavia, per applicarla al singolo imputato è necessario dimostrare la sua personale consapevolezza e partecipazione alla pattuizione o al procacciamento dei voti con metodo mafioso. Nel caso concreto tale prova non è emersa per Paparo Maicol, per cui la fattispecie non sussiste.
art. 416-bis cod. pen. (comma 3 e aggravante)
La qualificazione mafiosa e le modalità tipiche dell'associazione vengono utilizzate per aggravare altri reati. La Corte ha ritenuto che, rispetto al capo 2 (reato di favoreggiamento/ospitalità del latitante), la partecipazione del ricorrente al centro logistico e al complesso apparato potesse integrare la gravità indiziaria dell'aggravante mafiosa, mentre occorrerà riesaminare le esigenze cautelari.
art. 390 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento o fattispecie collegate (nella specie richiamata quale capo 2), oggetto di valutazione con la aggravante di cui ad art. 416-bis.1; la Corte ha confermato la gravità indiziaria complessiva su questo capo, pur rinviando il riesame cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizione sulle esigenze cautelari: il ricorrente contestava la loro attualità e concretezza. La Corte ha disposto il rinvio del riesame cautelare al Tribunale per il capo residuo (capo 2), valutando che l'annullamento del capo 15 incide sulla posizione cautelare complessiva.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del Tribunale per il riesame: la Corte ha rinviato al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi di tale articolo, per un nuovo giudizio sul profilo cautelare del capo 2.
art. 626 cod. proc. pen.
Previsione relativa agli adempimenti di cancelleria e comunicazioni al Procuratore generale: la Corte ha disposto la comunicazione immediata al Procuratore generale a seguito dell'annullamento.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (nel motivo 2) in relazione a valutazioni probatorie/conversazioni captate; la Corte non ha ritenuto risolutiva questa censura rispetto alla valutazione definitiva sul capo 15.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 416-ter è necessario dimostrare la personale consapevolezza e la pattuizione dell'imputato nello scambio elettorale politico-mafioso: la mera appartenenza alla lista o l'essere strumento di altri non basta di per sé.
- L'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis) può essere desunta dalla partecipazione attiva e funzionale dell'individuo a un apparato che agevola attività tipiche dell'associazione mafiosa (es. ospitalità e logistica per un latitante), ma la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari deve essere motivata e proporzionata al singolo caso.
- Le intercettazioni e conversazioni che coinvolgono terzi possono contribuire all'accertamento del quadro indiziario, ma non sono sufficienti per sussumere automaticamente la responsabilità personale senza elementi che colleghino direttamente il ricorrente alla condotta e alla consapevolezza criminosa.
- La revoca o la limitazione di alcune contestazioni comporta il riesame delle misure cautelari residue: l'annullamento di capi può imporre la cessazione della misura per quei capi e il rinvio al giudice del riesame per valutare la persistenza delle esigenze cautelari rispetto ai capi rimasti.
- Nelle vicende elettorali, la prova dello scambio politico-mafioso richiede elementi che dimostrino non solo il progetto politico-amministrativo, ma anche l'accordo illecito specifico e la consapevolezza dell'uso di metodi mafiosi per procacciare voti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31236/2025 del 17/09/2025
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31133/2025 del 17/09/2025
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31134/2025 del 17/09/2025
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31138/2025 del 17/09/2025
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31139/2025 del 17/09/2025
- Sentenza penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31140/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →