Cassazione Penale, Sentenza n. 18536/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 10/03/2020 che dichiarava il non luogo a provvedere e restituiva gli atti al PM rispetto alla trasmissione della documentazione relativa all'attività di individuazione e sequestro di beni da destinare a confisca (confisca ex art. 322-ter c.p.). Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse impugnabile in Cassazione perché determinava una stasi processuale e contestava il riparto di competenze fra PM e giudice dell'esecuzione richiamando numerose norme (artt. 655, 660, 658 c.p.p.; artt. di disp. att. e regolamenti relativi alla cancelleria e all'esecuzione; art. 735-bis c.p.p.; art. 578-bis c.p.p.; artt. 12-bis e 12-ter d.lgs. 74/2000; circolare Registro F.U.G. n.41/2009). In sostanza il PM deduceva che l'esecuzione della confisca e gli adempimenti conseguenti dovessero spettare alla cancelleria/giudice piuttosto che al PM e che l'ordinanza avesse creato un'impasse esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse un provvedimento interlocutorio di non luogo a provvedere, non impugnabile in Cassazione per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.). Ha escluso la configurabilità del vizio di "abnormità" perché non ricorreva la stasi processuale irreversibile: il PM non aveva formulato richieste esecutive specifiche al giudice dell'esecuzione ma si era limitato a trasmettere il fascicolo, sicché il giudice ha legittimamente restituito gli atti al PM per i necessari adempimenti. La Corte ha altresì ritenuto che la normativa richiamata dal PM fosse in parte irrilevante, in parte erroneamente interpretata (es. confisca non equiparabile alle pene pecuniarie; disposizioni su amministrazione/sequestro non sono automaticamente trasferibili all'esecuzione della confisca; talune norme di disp. att. sono abrogate; la circolare interna non ha efficacia normativa). Conclude quindi che non essendo l'atto impugnabile, il ricorso va respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
La Corte ricorda la regola generale secondo cui il pubblico ministero cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti (salvo diversa disposizione di legge) e osserva che non è stata individuata una deroga che porti a escludere la competenza del PM all'esecuzione della confisca.
art. 660 cod. proc. pen.
Riguarda l'esecuzione delle pene pecuniarie; la Corte osserva che le pene pecuniarie non comprendono la confisca, perciò il richiamo non esclude la competenza del PM sull'esecuzione della confisca.
art. 658 cod. proc. pen.
La Corte considera che il comma 1 regoli la trasmissione degli atti al PM presso il magistrato di sorveglianza per misure di sicurezza diverse dalla confisca; non opera quindi a contrario per escludere la competenza del PM sull'esecuzione della confisca.
art. 735-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'esecuzione di provvedimenti stranieri di confisca equiparabili alle pene pecuniarie; la Corte dichiara la censura irrilevante perché nel caso non si trattava di un provvedimento straniero.
art. 181 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte rileva che questa disposizione è stata abrogata dal d.P.R. n. 115/2002 (art. 299) e pertanto non è applicabile.
art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla vendita o distruzione delle cose confiscate e alla cancelleria; la Corte osserva che, anche se attinente alla vendita/gestione di beni sequestrati, la sua applicazione avrebbe richiesto una specifica richiesta del PM nel caso concreto.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che assimila talune confische particolari; la Corte ritiene irrilevante il richiamo nella parte in cui si vorrebbe ricavare una diversa attribuzione di competenza tra giudice e PM.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda la competenza del giudice che ha disposto il sequestro o la confisca per l'amministrazione dei beni; la Corte osserva che la norma non attribuisce al giudice competenza generale per l'esecuzione della confisca nel caso concreto senza specifiche richieste.
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione per l'emissione dei provvedimenti di confisca in casi particolari (art. 240-bis c.p.), ma non conferisce al giudice competenza generale per l'esecuzione di tali provvedimenti; quindi non sottrae automaticamente la materia alla competenza del PM.
art. 13 reg. esec. cod. proc. pen.
Prevede che la cancelleria possa eseguire la vendita delle cose confiscate; la Corte nota però che l'applicazione richiederebbe una specifica indicazione degli incombenti da parte del PM.
artt. 150, 151, 152 d.P.R. n. 115/2002
I primi due articoli si riferiscono al sequestro (irrilevanti per la confisca nel caso), mentre il 152 attiene a fattispecie connesse alla gestione e vendita che richiederebbero analoga considerazione rispetto agli artt. su cancelleria e amministrazione dei beni.
circolare Registro F.U.G. n. 41 del 30/07/2009
La Corte osserva che la circolare è un atto interno dell'amministrazione ministeriale privo di efficacia normativa e quindi non idoneo a determinare la ripartizione di competenze tra PM e giudice.
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente; la Corte la menziona come titolo della confisca eseguita nel procedimento originario, ma non trae da essa un diverso riparto automatico delle competenze esecutive rispetto alla regola generale dell'art. 655 c.p.p.
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento alle confische in casi particolari; la Corte distingue la competenza del giudice dell'esecuzione per l'adozione di provvedimenti di confisca in tali ipotesi dall'esecuzione materiale, che non è automaticamente sottratta al PM.
artt. 12-bis e 12-ter d.lgs. n. 74/2000
Norme sulla confisca nel contesto del d.lgs. 74/2000 richiamate dal PM; la Corte non accetta che tali disposizioni modifichino il principio di competenza del PM all'esecuzione senza che il PM formuli richieste esecutive specifiche.
Massime di principio
- Un provvedimento interlocutorio di "non luogo a provvedere" che si limiti a restituire gli atti al PM è in linea di massima non impugnabile in Cassazione: i mezzi di impugnazione sono tassativi.
- La categoria giurisprudenziale dell'"abnormità" è eccezionale e richiede la sussistenza di una stasi processuale non altrimenti sanabile; non può essere invocata se il PM può proseguire il procedimento con atti validi o formulando richieste specifiche.
- Il pubblico ministero, salvo chiara disposizione di legge in contrario, ha l'onere di curare l'esecuzione dei provvedimenti (art. 655 c.p.p.); quindi, in assenza di norme esclusive, la semplice trasmissione del fascicolo al giudice non basta per trasferire automaticamente la competenza esecutiva.
- Richiami a disposizioni di disciplina della cancelleria, di amministrazione o vendita di beni sequestrati non spostano la competenza esecutiva se il PM non ha formulato richieste operative chiare: l'esecuzione richiede iniziative concrete e non genericamente trasmesse.
- Le circolari amministrative interne non hanno efficacia normativa e non possono determinare il riparto di competenze tra uffici giudiziari e uffici del pubblico ministero.
- In situazioni analoghe è utile: a) il PM specifichi per iscritto e formalmente quali adempimenti esecutivi chiede al giudice dell'esecuzione; b) valutare se la confisca rientri in particolari fattispecie (es. art. 240-bis) che attribuiscano poteri diversi; c) evitare di fondare il rimedio su doglianze generiche di illegittimità o di stasi processuale senza provare l'impossibilità di proseguire il procedimento attraverso atti validi.
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