Sentenza n. 4319/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3408/2024 pubbl. il 19/03/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 16637/2023, notificata dapprima in data 25/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 16/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 3408/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3408/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa nel procedimento ex art. 414 c.p.c. n. 16637/2023. Nel corso del giudizio la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta; il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta in corso di causa. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo tuttavia sussistenti giustificati motivi per compensarle nella misura del 50%, in considerazione del comportamento processuale dell'Amministrazione e della pluralità di controversie analoghe pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di euro 300,00, oltre accessori di legge, già determinati nella misura compensata del 50%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione era stata pronunciata nell'ambito del rito del lavoro disciplinato da tale disposizione; la norma non costituisce tuttavia il fondamento della decisione del TAR.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso ove il giudizio fosse proseguito.
- La soccombenza virtuale può essere temperata mediante compensazione parziale delle spese quando il comportamento processuale della parte resistente e la pluralità di controversie analoghe rendano oggettivamente complesso adempiere tempestivamente a tutte le pretese.
- La compensazione parziale delle spese non esclude la condanna della parte resistente al pagamento della quota residua, determinata dal giudice secondo la soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →