Sentenza n. 506/2026 - Palermo, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.: - della nota prot. n. 42597 del 29.8.2025, notificata in pari data, con la quale l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 24.7.2025; - di ogni atto inerente alla procedura concorsuale in esame potenzialmente lesivo della posizione dell'istante; per l'accertamento: del diritto del ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti amministrativi; nonché per la condanna della parte resistente ad esibire e consentire estrazione di copia di tutte la documentazione richiesta da parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti relativi a un concorso per personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A050, era stata inserita nell'elenco non graduato degli idonei. Aveva chiesto l'accesso agli elenchi degli idonei con punteggi, riserve, precedenze e preferenze, ai verbali relativi alla formulazione e integrazione della graduatoria, ai verbali sulla valutazione dei titoli di riserva, ai nominativi e alla collocazione dei candidati riservatari, alla quota di riserva, alla propria posizione e agli atti potenzialmente lesivi. L'Amministrazione aveva negato l'accesso all'elenco non graduato, qualificandolo come documento giuridicamente inesistente, aveva rinviato al portale per il punteggio della ricorrente, aveva fornito indicazioni sulle riserve e aveva dichiarato di limitare a cinque le domande di partecipazione dei candidati riservatari ostensibili. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24, commi 3 e 7, e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento e travalicamento dei limiti del procedimento di accesso, sostenendo che l'elenco degli idonei esisteva ed era rilevante anche ai fini di eventuali scorrimenti o integrazioni della graduatoria e contestando la limitazione quantitativa dell'accesso alle domande dei riservatari. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito chiarimenti istruttori: l'Amministrazione ha prodotto l'elenco alfabetico degli idonei, con punteggi e titoli di preferenza e riserva, e ha dichiarato che non esistevano verbali, poiché le operazioni erano svolte direttamente sulla piattaforma ministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'elenco non graduato degli idonei, poiché l'Amministrazione lo ha prodotto in giudizio. Ha invece rigettato il ricorso per il resto. I verbali sulla formulazione e approvazione della graduatoria e sulla valutazione dei titoli di riserva sono stati ritenuti inesistenti, essendo emerso che le relative operazioni erano effettuate direttamente sulla piattaforma telematica senza verbalizzazione. Le richieste riguardanti nominativi, collocazione in graduatoria, quota di riserva e posizione della ricorrente sono state qualificate come richieste di informazioni, non di ostensione di documenti, e quindi non riconducibili all'accesso documentale ex art. 25 l. n. 241/1990; il TAR ha comunque rilevato che tali dati risultavano dalla graduatoria pubblicata, dall'elenco prodotto e dal portale telematico. La contestazione relativa all'accesso alle domande di partecipazione dei candidati riservatari non è stata esaminata, perché tale richiesta non era contenuta nell'istanza originaria del 24 luglio 2025 e costituiva quindi una domanda nuova. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in ragione della soccombenza virtuale dell'Amministrazione sulla parte relativa all'elenco degli idonei, che era già esistente al momento dell'istanza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per la declaratoria di illegittimità ... e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere accesso
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
istanza di accesso agli atti amministrativi
Costituiscono il quadro normativo dell'accesso documentale, riferito a documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione.
art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990
l’elenco dei candidati idonei è un documento
L'elenco degli idonei, detenuto dall'amministrazione, costituisce documento amministrativo ostensibile; la sua natura non viene meno perché non formalmente graduato.
art. 25 l. n. 241/1990
non si tratta evidentemente di un “documento”, ma di “informazioni” e cui non si applica l’art. 25
Il procedimento di accesso documentale riguarda documenti esistenti e non impone all'amministrazione di elaborare o fornire informazioni non incorporate in un documento.
art. 24, commi 3 e 7, l. n. 241/1990
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 3 ... art. 24, comma 7
Le relative censure sono state dedotte dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un'autonoma applicazione decisiva.
art. 3 l. n. 241/1990
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3
Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione del diniego, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 97 Cost.
violazione dell’art. 97 della costituzione e dei principi di imparzialità e trasparenza
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, senza autonoma statuizione decisiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale, un elenco detenuto dall'amministrazione costituisce documento amministrativo anche se non formalmente graduato; l'assenza di una graduatoria in senso tecnico non rende inesistente un elenco alfabetico contenente candidati, punteggi e titoli rilevanti ai fini della procedura concorsuale.
- L'accesso documentale tutela l'ostensione di documenti amministrativi esistenti e detenuti dall'amministrazione, ma non impone a quest'ultima di elaborare o comunicare informazioni che non risultino incorporate in un documento, né di creare nuovi documenti.
- Se le operazioni amministrative sono effettuate direttamente mediante una piattaforma telematica e non sono oggetto di verbalizzazione, non può essere ordinata l'esibizione di verbali inesistenti.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. non possono essere esaminate richieste di accesso nuove, diverse da quelle formulate nell'istanza amministrativa originaria; la richiesta introdotta soltanto in giudizio è inammissibile o comunque non scrutinabile.
- La produzione in giudizio del documento precedentemente non osteso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla relativa domanda, ma la soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese se il documento esisteva già al momento dell'istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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