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Sentenza

Sentenza n. 2314/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3452/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202504866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 3452/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 febbraio 2025, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’integrale adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00. Ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con esecuzione entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano è stato verificato mediante attestazione della cancelleria.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere rispettato prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all’entità dell’obbligazione da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del riconoscimento della Carta elettronica del docente nella sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, la cui attivazione è subordinata all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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