Cassazione Penale, Sentenza n. 27862/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha parzialmente rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati valutati in quattro sentenze definitive. Denuncia errata applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU e manifesta illogicità della pronuncia: sostiene che il Giudice dell'esecuzione non ha correttamente valutato gli elementi oggettivi, soggettivi e spazio-temporali delle condotte (tra cui un intervallo temporale di circa due anni e la natura diversa delle sostanze), e che l'attività del condannato era continuativa e diretta in una stessa area geografica. Inoltre contesta la motivazione e la misura degli aumenti di pena disposti ex art. 81 cod. pen., ritenendoli eccessivi e non adeguatamente personalizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la decisione del Giudice dell'esecuzione di negare la continuazione con riguardo alle prime due condanne, avendo considerato non solo il lasso temporale ma anche elementi ostativi quali la qualità delle sostanze, la presenza di diversi concorrenti e le modalità operative, non emergendo elementi specifici che dimostrassero l'identità di un unico disegno criminoso. Sul punto della quantificazione della pena in esecuzione, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave (associazione) e ha considerato adeguata e sufficientemente motivata la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite, richiamando l'obbligo del Giudice di motivare secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiede che il Giudice, anche in sede esecutiva, valuti la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tramite indici esteriori significativi; l'aumento per continuazione deve rispettare i limiti di proporzionalità e motivazione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come principio di tutela dell'accesso alla difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di tale diritto nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato dal ricorrente in rapporto al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Giudice dell'esecuzione fosse adeguata e non in contrasto con i parametri dell'art. 6.
artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Attribuiscono al Giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena; tale esercizio deve essere motivato in modo tale da consentire il controllo sulla congruità della misura e sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La continuità (reato continuato) richiede la prova di un'unicità del disegno criminoso: non basta la mera abitualità o l'omogeneità formale delle violazioni, serve un'anticipata e unitaria ideazione dei reati già determinata nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali.
- Il lasso temporale tra i reati è un elemento rilevante ma non decisivo: un intervallo anche di anni può non escludere la continuazione se sussistono altri indici forti (identità del modus operandi, stessi partecipanti, contiguità spazio-temporale, omogeneità del bene protetto), mentre la sola vicinanza geografica o l'appartenenza a uno stesso 'genero di vita' non costituiscono di per sé prova dell'unicità del disegno criminoso.
- Diversità della natura delle sostanze coinvolte e la presenza di diversi coautori o concorrenti possono concorrere a escludere l'identità del progetto criminoso se ricreano profili di autonoma operatività tra i fatti.
- In sede esecutiva il Giudice deve motivare con particolare attenzione l'applicazione degli aumenti ex art. 81 c.2: l'indicazione della pena base e la misura degli aumenti devono permettere un controllo effettivo del percorso logico-giuridico e dimostrare il rispetto dei limiti di proporzione richiesti dalla legge.
- Onere della prova: chi allega la sussistenza della continuazione deve indicare elementi specifici e circostanziati idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso; mere affermazioni di continuità temporale o geografica senza indici oggettivi non sono sufficienti.
- Il giudizio di continuità e la quantificazione della pena restano in larga misura soggetti a discrezionalità tecnica del Giudice, ma soggetti al controllo di logicità e motivazione da parte della Corte di legittimità.
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