Sentenza del 05/05/2017 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992 - variazione catastale Docfa - efficacia - anno successivo all'annotazione negli atti catastali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI e la sanzione per omessa dichiarazione. Secondo il Comune, la variazione catastale presentata dal contribuente con procedura DOCFA il 29 giugno 2007 avrebbe prodotto effetti già dal 1° gennaio 2007, rendendo dovuta una maggiore ICI e la dichiarazione relativa all'anno 2008. Il Comune ha inoltre contestato la tardività dell'avviso, la sua carenza di motivazione e l'interpretazione dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
La decisione
L'appello del Comune è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. La variazione catastale effettuata tramite DOCFA, essendo stata annotata nel 2007, produce effetti ai fini della base imponibile ICI soltanto dal 1° gennaio 2008. Per l'anno 2007 dovevano quindi essere utilizzate le rendite catastali precedenti e non sussisteva l'omessa dichiarazione contestata per il 2008. Le spese sono state compensate; in appello non è stata disposta alcuna condanna alle spese, non essendosi costituito il contribuente.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
La nuova rendita catastale diventa rilevante ai fini ICI dall'anno successivo a quello dell'annotazione catastale. La regola si applica anche alle variazioni determinate tramite procedura DOCFA, per garantire uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e rispettare il principio di uguaglianza.
Art. 10, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il contribuente deve denunciare le modificazioni incidenti sul valore dell'immobile entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate.
Cassazione, sentenza n. 3168 del 2015
Ha stabilito che la regola dell'efficacia dall'anno successivo delle variazioni catastali si applica anche alle rendite determinate mediante DOCFA.
Cassazione, sentenza del 18 febbraio 2015, Rv. 634648
È stata richiamata a sostegno dell'applicabilità della disciplina sulle variazioni catastali anche quando il contribuente utilizza la procedura DOCFA.
Massime di principio
- Per l'ICI, una variazione catastale annotata negli atti catastali durante un determinato anno, anche se presentata tramite DOCFA, produce effetti sulla base imponibile dal 1° gennaio dell'anno successivo, non dalla data di presentazione della pratica.
- Ai fini dell'imposta relativa all'anno in corso, devono essere utilizzate le risultanze catastali esistenti al 1° gennaio di quell'anno, salvo specifiche discipline applicabili.
- Non può essere contestata l'omessa dichiarazione sulla base di una nuova rendita che, secondo la regola dell'art. 5, comma 2, non era ancora efficace nell'anno di riferimento.
- La finalità della decorrenza differita è assicurare uniformità e prevedibilità nei confronti dei contribuenti e dell'amministrazione, evitando che variazioni registrate nel corso dell'anno producano effetti retroattivi o differenziati.
- La regola riguarda l'efficacia fiscale della variazione catastale e non necessariamente la data in cui la variazione edilizia o materiale si è verificata: i due profili devono essere distinti.
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