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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19683/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di un imputato per tentato furto in abitazione. In cassazione, l'imputato ha proposto quattro motivi: (1) ha sostenuto che, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come invasione di domicilio, non essendo emerso un intento univoco di impossessarsi di beni; (2) ha dedotto violazione dell'art. 42 c.p., richiamando analoghe ragioni e osservando che non erano stati rinvenuti arnesi idonei allo scasso; (3) ha denunciato violazione della presunzione di innocenza, assumendo che, in difetto di prova del tentativo di appropriarsi di beni della vittima, il fatto dovesse essere ricondotto alla meno grave violazione di domicilio; (4) ha lamentato vizio di motivazione per non avere la sentenza considerato che la persona offesa avrebbe negato un avvicinamento alla porta dell'abitazione. La Corte ha ritenuto i motivi sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, vietata in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate contro la ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità quando la motivazione della decisione impugnata sia congrua e coerente. Ha inoltre dato atto che la responsabilità per il tentato furto era stata fondata sia sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sentito due giovani sulla terrazza della propria abitazione, sia sulla forzatura del portone d'ingresso desunta dalle dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria. Ha considerato tardive le memorie difensive depositate il 7 aprile 2026, perché non rispettose del termine di quindici giorni prima dell'adunanza camerale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.

    La deduzione difensiva invocava la norma per contestare la sussistenza del dolo/elemento soggettivo del tentato furto, ma la Corte non ha accolto la censura perché sostanzialmente rivolta a contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 546 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; pertanto non determinabile.

  • art. 611 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; pertanto non determinabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio quando le decisioni di merito siano sorrette da congrua motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • La qualificazione giuridica del fatto non può essere riformata in cassazione se la doglianza presuppone un diverso apprezzamento delle prove e degli indizi già valutati in modo coerente e non illogico dai giudici di merito.
  • La responsabilità per tentato furto in abitazione può essere desunta da un complesso probatorio composto sia dalle dichiarazioni della persona offesa sia da elementi oggettivi di riscontro, come la forzatura del portone d'ingresso.
  • La mera assenza di arnesi da scasso non è di per sé sufficiente a scardinare una ricostruzione di tentativo di furto quando altri elementi fattuali depongano per un concreto avvio dell'azione esecutiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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