Cassazione Penale, Sentenza n. 28125/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame di Venezia, dell'ordinanza del GIP di Verona che aveva applicato a Mainieri la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio (agente di Polizia di Stato) per fatti connessi agli artt. 479 e 476 c.p. L'accusa sosteneva che, in occasione di un intervento su un tentativo di furto, l'indagato non avrebbe verbalizzato il controllo su una persona diversa dall'autore del reato, dal quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente poi trattenuta da altro agente (Migliore Alessandro). Il Procuratore ha censurato la decisione del riesame per presunto vizio di motivazione e travisamento delle risultanze, richiamando conversazioni intercettate (riferimento a "un pezzettino di fumo") e dichiarazioni di teste che, a suo avviso, non erano state valutate nella loro interezza. Il resistente (difesa) ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure proposte fossero in realtà un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto e della valutazione degli indizi compiute dal Tribunale del riesame, non prospettando alcuna violazione di legge, travisamento della prova manifestamente evidente o illogicità 'ictu oculi' della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Richiamato come parte della fattispecie penale contestata all'indagato; nella sentenza di Cassazione non è stata svolta valutazione di merito sulla configurabilità del reato, essendo il giudizio limitato all'inammissibilità del ricorso.
art. 476 cod. pen.
Citato tra le norme relative ai reati contestati; la Corte non si è pronunciata sul concreto accertamento di tale fattispecie, limitandosi a valutare la legittimità formale del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 2)
Sez. U., n. 6402/1997; Sez. U., n. 18620/2017; Sez. U., n. 24/1999; Sez. 2, n. 9212/2017
I precedenti richiamati sono stati utilizzati per richiamare il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione degli elementi di prova e che il sindacato in cassazione è consentito solo quando sia esposto un vizio di diritto, un travisamento della prova manifesto o un'illogicità evidente della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: i ricorsi che mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento degli indizi compiuto dal giudice di merito sono generalmente inammissibili.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare in cassazione occorre indicare profili di illegittimità giuridica, travisamento della prova evidente o illogicità manifesta della motivazione, non meri rilievi sulla valutazione degli elementi probatori.
- Piccole incongruenze o frammentazioni nelle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'errore del giudice del riesame, salvo che non emergano elementi tali da rendere la motivazione palesemente illogica.
- Quando si propone ricorso per cassazione da parte della pubblica accusa, è prudente far emergere chiaramente errori di diritto o omissioni nella motivazione, altrimenti si rischia la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- In procedimenti cautelari, il giudizio di non sufficienza del quadro indiziario è apprezzamento di merito riservato al GIP e al Tribunale del riesame; la difesa può utilizzare tale principio per ottenere l'annullamento delle misure quando la motivazione del giudice del riesame risulti coerente e logica.
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