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Sentenza

Sentenza n. 822/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a- della nota, prot. 9134/2025 del 4/9/2025, a firma del Responsabile U.T.C. del Comune di Pollica, nella parte in cui ha denegato “parzialmente” l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004; b- del parere della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, prot. 9292-P del 23.04.2025, successivamente comunicato, posto a base del provvedimento impugnato sub a), nella parte in cui è stato espresso <in senso contrario, fatta eccezione per le opere residuali consistenti nelle modifiche ai prospetti est, ovest, e nord, (piano terra e primo) e nella maggiore superficie del balcone al piano primo del prospetto ovest>; c- della nota prot. n° 8767 del 7/10/2019, pervenuta il 29/10/2019 ed acquista al prot. della Soprintendenza con il n. 23560-A del 30/10/2019, con la quale il Comune di Pollica ha chiesto il parere della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino; d- della nota prot. n°1592-P del 24/1/2020, Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, recante richiesta di integrazioni e chiarimenti; e- ove e per quanto occorra, della nota di trasmissione del Comune delle integrazioni sub d), prot.8982 del 3/10/2024; f - ove e per quanto occorra, della nota SABAP-Sa n.135-P del 2/1/2025, recante comunicazione dei motivi ostativi; g- ove e per quanto occorra, della nota prot. 9141/2025 del 4/9/2025, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pollica, recante avvio del procedimento per demolizione di opere abusive; h- di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004, fondato su parere parzialmente negativo e tardivo della Soprintendenza, con contestuale avvio del procedimento di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale del Comune di Pollica, il parere della Soprintendenza e gli atti del relativo procedimento, deducendo sette motivi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il Comune non avrebbe dovuto acquisire il parere della Soprintendenza perché le opere sarebbero rientrate tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.1 e A.2 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017; che la richiesta di integrazioni della Soprintendenza fosse priva di base legale, pretestuosa e dilatoria; che il parere e la comunicazione dei motivi ostativi fossero tardivi; che, per effetto del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, si fosse formato il silenzio-assenso oppure, in subordine, fosse venuta meno l'efficacia vincolante del parere; nonché ulteriori censure relative a difetto di motivazione e istruttoria, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento, leale collaborazione, buon andamento e principio di tipicità.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: le opere non rientravano nelle ipotesi di cui ai punti A.1 e A.2 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, poiché comportavano modifiche visibili dall'esterno e non risultava pacifica la coerenza delle aperture con le caratteristiche architettoniche dell'edificio. È stata inoltre rilevata la contraddittorietà della contestazione rispetto alla precedente presentazione dell'istanza di compatibilità paesaggistica, alla luce dei doveri reciproci di buona fede e collaborazione. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché la richiesta di integrazioni non è risultata pretestuosa: le discordanze tra gli elaborati e lo stato dei luoghi avevano indotto il ricorrente ad ampliare le opere sottoposte alla valutazione, includendovi anche le sistemazioni esterne. Sono stati invece accolti i motivi relativi alla tardività del parere. Anche assumendo quale dies a quo la ricezione delle integrazioni del 4 ottobre 2024 e considerando la sospensione connessa al preavviso di diniego, il termine legislativo di novanta giorni era decorso quando la Soprintendenza aveva espresso il parere il 23 aprile 2025. Il superamento del termine non ha determinato la formazione del silenzio-assenso, ma ha fatto perdere al parere la sua efficacia vincolante. Il Comune, quale amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, avrebbe quindi dovuto valutare autonomamente e motivatamente il parere tardivo, anziché recepirlo acriticamente ritenendolo ancora vincolante. Il diniego è stato pertanto annullato nei sensi indicati in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Disciplinano l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto per le opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il termine per l'espressione del parere della Soprintendenza è perentorio; il suo inutile decorso non forma un assenso tacito, ma determina la decadenza dallo specifico potere di rendere un parere vincolante. L'organo statale può comunque intervenire con un apporto partecipativo non obbligatorio e non vincolante.

  • art. 149, comma 7, d.lgs. 42/2004

    È richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 146, comma 3, d.lgs. 42/2004

    È richiamato nel quadro delle censure relative al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

  • punti A.1 e A.2 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017

    opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici; realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti

    Le esenzioni non operano per opere interne che alterino l'aspetto esteriore né per aperture esterne non coerenti con le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone doveri reciproci di buona fede e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati con riguardo alla partecipazione procedimentale e alla comunicazione dei motivi ostativi.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai termini del procedimento e agli effetti del loro superamento.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato con riferimento all'obbligo di conclusione del procedimento entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Il decorso del termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non determina la formazione di un silenzio-assenso, ma fa decadere l'organo statale dal potere di rendere un parere vincolante.
  • Dopo la scadenza del termine perentorio, la Soprintendenza può ancora intervenire nel procedimento con un contributo partecipativo, ma il relativo atto è privo di efficacia vincolante.
  • Quando il parere della Soprintendenza è tardivo e non vincolante, l'amministrazione comunale competente per il provvedimento finale deve valutarlo autonomamente e motivatamente; non può recepirlo acriticamente come se conservasse natura vincolante.
  • Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica per opere interne e per aperture esterne operano solo entro i limiti testuali e sostanziali previsti dall'Allegato A al d.P.R. 31/2017: le opere interne non devono alterare l'aspetto esteriore e le aperture devono rispettare le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
  • La richiesta di integrazioni non è pretestuosa quando è giustificata da discordanze tra gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi e induce il richiedente a precisare o ampliare le opere sottoposte alla valutazione di compatibilità paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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