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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento della nota n. prot. -OMISSIS- del 27 luglio 2022, con la quale il Comune di Palermo - Area risorse immobiliari - servizio beni confiscati, demanio e inventario - U.O. Demanio e Patrimonio Indisponibile - ha comunicato a -OMISSIS- che, per l'occupazione dell'area comunale sita sul -OMISSIS- con il proprio impianto di radiocomunicazione, la società è tenuta a pagare al Comune il Canone Unico Patrimoniale (CUP) nella misura di 14.077,62 euro, per l'anno 2021, e di 7.038,81 euro per il periodo gennaio-giugno 2022; per l'annullamento o disapplicazione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato dal Comune di Palermo con delibera di Consiglio Comunale n. 244 del 28 luglio 2021, nella parte in cui consente l'assoggettamento di -OMISSIS- al pagamento dei predetti importi; nonché per l'accertamento dell'obbligo di -OMISSIS- di corrispondere al Comune di Palermo a titolo di CUP solamente l'importo di 800,00 euro, stabilito dall'art. 1, comma 831-bis della legge 160/2019; e dell'obbligo del Comune di Palermo di restituire quanto pagato da -OMISSIS- in esecuzione della nota comunale del 27 luglio 2022; e per la condanna del Comune di Palermo a restituire il predetto importo a -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202201456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di richiesta del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021 e il primo semestre 2022, nonché regolamento comunale sul canone nella parte applicata all'impianto di radiocomunicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la richiesta del Comune di Palermo di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per euro 14.077,62 relativamente al 2021 e per euro 7.038,81 relativamente al periodo gennaio-giugno 2022, sostenendo che fosse dovuto il canone fisso di euro 800 per impianto previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019 e dell'art. 93, oggi art. 54, del d.lgs. n. 259/2003, assumendo la prevalenza della disciplina statale speciale sul regolamento comunale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del principio di invarianza del gettito previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, evidenziando l'incremento di circa il 1.400% rispetto agli importi precedentemente richiesti e prospettando, in subordine, dubbi di legittimità costituzionale. Con il terzo motivo, subordinato, ha dedotto l'erroneità dei parametri utilizzati dal Comune per la determinazione del canone. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto senza articolare una specifica difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ormai passata in giudicato, relativa al medesimo regolamento comunale. Ha ritenuto applicabile agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità mediante reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, non rientranti nella fattispecie del comma 831, la disciplina speciale dell'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 40, comma 5-ter, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. Tale disposizione stabilisce un canone fisso di euro 800 per ogni impianto, non modificabile ai sensi del comma 817 e non cumulabile con ulteriori oneri finanziari, reali o contributivi ai sensi dell'art. 93, oggi art. 54, del d.lgs. n. 259/2003. Il regolamento comunale, adottato successivamente alla disciplina statale, prevedeva invece criteri incompatibili con il canone fisso per le antenne e risultava pertanto illegittimo nella parte rilevante. È stato quindi accolto il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure, e sono stati annullati sia il regolamento impugnato in parte qua sia la nota applicativa. Il Comune è stato onerato di conformarsi alla sentenza, rieditando il potere amministrativo senza il vizio accertato. Le spese sono state poste a carico del Comune per euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 816, l. 160/2019

    «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria [...] è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane»

    Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce i precedenti canoni e tributi indicati dalla disposizione ed è comprensivo dei canoni ricognitori o concessori, salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

  • art. 1, comma 817, l. 160/2019

    «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»

    La norma tutela l'invarianza del gettito complessivo degli enti, ma tale potere non consente di superare i limiti posti dalla disciplina speciale del comma 831-bis.

  • art. 1, comma 821, l. 160/2019

    Il canone è disciplinato dagli enti con apposito regolamento adottato dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997.

    Il potere regolamentare degli enti locali deve essere esercitato nel rispetto della disciplina statale sul CUP e delle sue disposizioni speciali.

  • art. 1, comma 831, l. 160/2019

    Per le occupazioni permanenti [...] con cavi e condutture [...] il canone è determinato secondo il criterio delle utenze, con un importo comunque non inferiore a euro 800.

    La disposizione disciplina le occupazioni con cavi e condutture e non si applica agli impianti di comunicazione elettronica ricadenti nella distinta fattispecie del comma 831-bis.

  • art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019

    «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica [...] e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente»

    Il canone antenne è fisso, pari a euro 800 per impianto, non modificabile ai sensi del comma 817 e non cumulabile con altri oneri finanziari, reali o contributivi previsti dall'art. 93, oggi art. 54, del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 40, comma 5-ter, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    Ha introdotto nell'art. 1 della legge n. 160/2019 il comma 831-bis, recante la disciplina speciale del canone per gli impianti di comunicazione elettronica.

  • art. 93, oggi art. 54, d.lgs. 259/2003

    Esclude l'applicazione di ulteriori oneri finanziari, reali o contributivi, comunque denominati, per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture di comunicazione elettronica, secondo il richiamo operato dal comma 831-bis.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Costituisce la base normativa del potere regolamentare degli enti locali in materia di entrate, da esercitare comunque nel rispetto della disciplina statale.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di richiamare la motivazione di precedenti sentenze su fattispecie analoghe.

Massime di principio

  • Per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità mediante reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nella fattispecie del comma 831 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, il Canone Unico Patrimoniale è determinato nella misura fissa di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente locale, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT previsto dalla legge.
  • Il canone previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019 costituisce una disciplina speciale rispetto alle regole generali del CUP: non può essere modificato dal Comune mediante l'esercizio del potere previsto dal comma 817, né sostituito da criteri parametrati alla superficie occupata, alla durata o ad altri elementi propri della disciplina ordinaria.
  • Il potere regolamentare comunale in materia di Canone Unico Patrimoniale deve rispettare la disciplina statale speciale; è illegittimo il regolamento che assoggetti gli impianti di comunicazione elettronica a un canone diverso e superiore rispetto a quello fisso stabilito dal comma 831-bis.
  • Per gli impianti ricadenti nel comma 831-bis, il canone speciale non è cumulabile con ulteriori oneri finanziari, reali o contributivi comunque denominati, ai sensi della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche richiamata dalla legge n. 160/2019.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiProporzionalità e ragionevolezza

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