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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-25/22

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 1 March 2023. — Canai Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark HE&ME – Earlier Benelux word mark ME – Relative ground for refusal – Similarity of the signs – Weak distinctive character of the earlier mark – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-25/22

Giurisprudenza europea62022TJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Canai Technology contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Trend Fin contro il marchio internazionale HE&ME. La Corte conferma che, per una parte rilevante del pubblico del Benelux, sussiste rischio di confusione con il marchio anteriore ME per prodotti di abbigliamento in parte identici e in parte simili. Rileva soprattutto la presenza integrale del segno ME nel segno contestato e il carattere solo debole degli elementi aggiuntivi.

Marchio UE: confermata l’opposizione per rischio di confusione tra il segno figurativo HE&ME e il marchio anteriore Benelux ME ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto HE&ME e il marchio verbale anteriore ME, in particolare quanto alla valutazione complessiva della somiglianza dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore, del ruolo degli elementi "he" e "&" e dell’incidenza della presenza integrale del segno anteriore nel segno posteriore.

Principio di diritto

Quando il marchio anteriore è integralmente riprodotto nel marchio posteriore, la sussistenza di un rischio di confusione può essere affermata anche se il marchio anteriore ha carattere distintivo debole, purché la valutazione globale tenga conto della somiglianza dei segni e dell’identità o somiglianza dei prodotti. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che HE&ME e ME sono globalmente simili in misura sufficiente, che gli elementi aggiuntivi "he" e "&" hanno al più debole capacità distintiva e che il consumatore del Benelux può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; pertanto l’opposizione è legittima e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE HE&ME contro ME: rischio di confusione e opposizione accolta

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina la compatibilità della decisione impugnata con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nel contesto di segni destinati a contraddistinguere articoli di abbigliamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Canai Technology Co. Ltd aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per il segno figurativo HE&ME, tra l’altro per prodotti della classe 25. Contro tale domanda era stata proposta opposizione da WE Brand Sàrl, poi Trend Fin BV, sulla base del marchio Benelux anteriore ME, anch’esso per prodotti della classe 25.

L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione, ritenendo che, pur in presenza di prodotti identici o simili, non vi fosse rischio di confusione a causa della bassa somiglianza visiva, fonetica e concettuale e del carattere distintivo inferiore alla media del marchio anteriore. La Commissione di ricorso ha invece accolto l’appello dell’opponente, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in più censure, tutte riconducibili alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare sosteneva:

  • che la Commissione di ricorso non avrebbe valutato i segni nel loro insieme;
  • che avrebbe sottovalutato le differenze concettuali e la diversa distintività degli elementi "he", "&" e "me";
  • che non avrebbe considerato adeguatamente la diversa lunghezza dei segni e la posizione dell’elemento comune "me";
  • che, in presenza di un elemento comune debole, non potesse comunque sussistere rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio posteriore quando, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esista rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Viene ribadito il criterio consolidato della valutazione globale, fondata sulla percezione del pubblico di riferimento e sul principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione.

Analisi del pubblico di riferimento e dei prodotti

Le parti non contestavano che il territorio rilevante fosse il Benelux e che il pubblico di riferimento fosse il pubblico generale con livello di attenzione medio. Non era altresì contestato che i prodotti in classe 25 fossero in parte identici e in parte simili in misura media.

Valutazione dei segni

Il Tribunale conferma che il segno HE&ME deve essere scomposto negli elementi "he", "&" e "me". Quanto all’elemento "he", esso è considerato descrittivo della destinazione del prodotto verso clienti maschi e quindi ha, al più, debole capacità distintiva. L’ampersand "&" è percepito come simbolo di collegamento o congiunzione e non presenta particolare forza distintiva. L’elemento "me", invece, non è descrittivo: può alludere alla persona che indossa o acquista il prodotto, ma conserva un certo valore distintivo.

Il Tribunale precisa che non è decisivo stabilire se "me" sia più distintivo di "he"; è sufficiente che "he" non sia più distintivo di "me" e che gli elementi aggiuntivi non prevalgano sull’elemento comune. La presenza integrale del marchio anteriore all’interno del marchio richiesto è un indice importante di somiglianza.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo e fonetico il Tribunale condivide la conclusione della Commissione di ricorso: i segni sono simili in misura media, perché condividono integralmente l’elemento "me", pronunciato nello stesso modo, mentre le differenze dovute a "he" e "&" non sono sufficienti a neutralizzare tale impressione complessiva.

Sul piano concettuale, tuttavia, il Tribunale corregge in parte la motivazione impugnata e ritiene che la somiglianza sia solo bassa, non media: il marchio anteriore evoca un singolo soggetto, mentre HE&ME può essere inteso come riferimento a due persone, una delle quali maschile. Ciò riduce la vicinanza concettuale, senza però escludere il rischio di confusione nel complesso.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva qualificato il marchio ME come dotato di carattere distintivo inferiore alla media, poiché allusivo alla personalità di chi indossa gli articoli. Il Tribunale osserva che, anche se il carattere distintivo fosse solo debole, ciò non impedirebbe di per sé la constatazione del rischio di confusione.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è solo uno dei fattori della valutazione globale. Non si può adottare una logica per cui un segno debole escluderebbe il rischio di confusione salvo riproduzione identica; occorre invece apprezzare l’insieme delle circostanze, in particolare la somiglianza dei segni e dei prodotti.

Valutazione globale e decisione finale

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene corretto l’esito della Commissione di ricorso. In particolare, rileva che:

  • il marchio anteriore ME è integralmente contenuto in HE&ME;
  • l’elemento comune resta chiaramente riconoscibile nel segno posteriore;
  • gli elementi aggiuntivi "he" e "&" hanno al più debole carattere distintivo;
  • i prodotti sono in parte identici e in parte simili;
  • la somiglianza complessiva dei segni è sufficiente a far pensare al pubblico che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

Il Tribunale respinge inoltre il richiamo della ricorrente a precedenti decisioni dell’EUIPO, precisando che l’ufficio e il giudice dell’Unione decidono sulla base delle circostanze del singolo caso e non sono vincolati da prassi precedenti.

Spese

Poiché la ricorrente è soccombente, è condannata alle spese, comprese quelle richieste da EUIPO e dall’interveniente. Il Tribunale osserva anche che, rigettato il ricorso, resta ferma la disciplina delle spese fissata nella decisione impugnata per il procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionevalutazione comparativa dei segnidiritto dei segni distintivi

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