Sentenza del 22/02/2017 n. 1630 - Comm. Trib. Prov. Milano
APPLICABILITÀ DEL TRANSFER PRICING ALL'IRAP - Retroattività della Legge di Stabilità 2014 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare alla base imponibile IRAP l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, relativo al transfer pricing nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Era inoltre contestato se l'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013 potesse operare retroattivamente, estendendo tale disciplina ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicabilità, per i periodi anteriori alla legge di stabilità 2014, della disciplina del transfer pricing alla determinazione della base imponibile IRAP. L'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013 è stato interpretato come norma innovativa, efficace soltanto per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore, e non come norma meramente interpretativa con effetto retroattivo. La retroattività è stata ritenuta incompatibile, in assenza di circostanze eccezionali, con i principi di uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento della pubblica amministrazione e con i principi sovranazionali di tutela dei diritti.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disciplina del transfer pricing relativa alle operazioni tra imprese associate
La norma non si applica alla determinazione della base imponibile IRAP per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 147/2013.
Art. 1, comma 281, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
La disposizione ha natura innovativa e produce effetti soltanto per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore; non può essere utilizzata per estendere retroattivamente il transfer pricing all'IRAP.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza concorre a escludere interpretazioni retroattive non giustificate da ragioni eccezionali.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone cautela nell'applicazione retroattiva di norme tributarie che incidano sulla posizione fiscale dei contribuenti.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione è richiamato quale ulteriore limite alla retroattività della norma tributaria.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 e principi dell'Unione Europea
I principi sovranazionali di tutela dei diritti e di prevedibilità dell'azione normativa ostano, in assenza di circostanze eccezionali, all'applicazione retroattiva della disciplina tributaria.
Massime di principio
- La disciplina del transfer pricing non può essere applicata automaticamente a tributi diversi da quello espressamente previsto dalla norma; occorre verificare la base normativa vigente nel periodo d'imposta interessato.
- Una legge successiva che estende o modifica l'imposizione deve essere considerata, salvo chiara qualificazione interpretativa e compatibilità costituzionale, innovativa e non retroattiva.
- Per contestare un recupero fiscale occorre distinguere tra norme sostanziali, che generalmente operano per il futuro, e norme autenticamente interpretative, che possono avere efficacia retroattiva solo entro limiti rigorosi.
- La retroattività tributaria è ammissibile soltanto in presenza di una giustificazione eccezionale e deve comunque rispettare i principi di uguaglianza, capacità contributiva, prevedibilità e tutela dell'affidamento del contribuente.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare il periodo d'imposta, la data di entrata in vigore della norma e la sua effettiva natura, verificando se introduca una nuova disciplina oppure chiarisca una regola già esistente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →