Ordinanza n. 43/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attestazione comunale di intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché la stessa SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il supercondominio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'attestazione del Comune di Matera relativa alla formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in accertamento di conformità presentata dalla società controinteressata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la legittimazione della società a presentare la SCIA in sanatoria e l'assenza di presupposti urbanistico-edilizi per la sanatoria delle difformità. Il ricorrente non ha inoltre allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso fosse privo di sufficiente fondatezza, poiché la società controinteressata appariva legittimata a presentare la SCIA in sanatoria in forza di una clausola contrattuale inserita nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari, prima facie immune da nullità. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorso non esponeva elementi ostativi, sotto il profilo urbanistico-edilizio, alla sanatoria delle difformità. Quanto al periculum in mora, ha osservato che non era stato allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile. La domanda cautelare è stata quindi respinta; nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'accertamento di conformità oggetto della SCIA in sanatoria; il TAR ha rilevato, in sede cautelare, l'assenza di elementi ostativi alla sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo e costituisce il fondamento processuale della decisione sulla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo sommario esame, l'atto impugnato appare assistito da una plausibile base giuridica e il ricorso non evidenzia elementi ostativi alla sanatoria edilizia contestata.
- La legittimazione a presentare una SCIA in accertamento di conformità può apparire prima facie sussistente quando deriva da una clausola contrattuale inserita nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari, ove tale clausola non presenti evidenti profili di nullità.
- La tutela cautelare richiede l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale allegazione, la domanda cautelare deve essere respinta anche indipendentemente dalla valutazione del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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