Sentenza n. 2010/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria finale e nomina dei vincitori di una selezione pubblica per cinque unità a tempo determinato, con i verbali della commissione e gli atti di nomina della commissione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione ARPACAL per titoli e prova orale, indetta per reclutare cinque unità di categoria D da assegnare al Centro Regionale Strategia Marina. Ha dedotto l’insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione e il difetto di motivazione dei punteggi attribuiti ai titoli e alla prova orale; l’erronea valutazione dello stage svolto presso ARPACAL, delle attività presso Calabria Lavoro e del titolo relativo a 24 CFU conseguiti nel Seminario di Farmacologia; inoltre, ha contestato la posizione di altri candidati e le modalità di svolgimento della procedura, lamentando irregolarità suscettibili di incidere sulla graduatoria. L’Agenzia ha sostenuto la correttezza della valutazione secondo il bando e ha eccepito che, anche con punteggi diversi, la candidata non avrebbe raggiunto una posizione utile. La ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale incremento del punteggio le avrebbe consentito di risultare vincitrice o di conseguire altra utilità concreta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che dagli atti risultassero criteri valutativi sufficientemente individuati per i titoli e la prova orale e che, in presenza di tali criteri, il punteggio numerico costituisse motivazione sufficiente, non emergendo manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento. Ha respinto le contestazioni sulla valutazione dei titoli: la commissione li aveva esaminati secondo il bando; i 24 CFU non erano stati indicati nella domanda tra quelli di cui era richiesta specifica valutazione, ma erano stati comunque considerati nell’esame complessivo del curriculum. Le censure sullo stage, sulle altre esperienze e sulla prova orale sollecitavano una diversa valutazione di merito e non dimostravano errori manifesti o un esercizio irragionevole della discrezionalità tecnica. Le ulteriori contestazioni sulle posizioni di altri candidati e sulle modalità della selezione erano generiche e prive di riscontri idonei a dimostrare l’incidenza sulla graduatoria. È stata inoltre ritenuta assorbente la mancata prova di resistenza: la ricorrente non ha dimostrato che l’accoglimento delle censure avrebbe prodotto un collocamento utile, né ha allegato un interesse concreto al solo miglioramento della posizione. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e la natura delle valutazioni contestate.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la commissione ha previamente stabilito criteri di valutazione sufficientemente determinati, il punteggio numerico può assolvere l’obbligo di motivazione senza ulteriori spiegazioni discorsive; una motivazione ulteriore è necessaria se sono dedotti specifici elementi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento.
- Le valutazioni della commissione sui titoli e sulle prove concorsuali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo in presenza di illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore manifesto, non potendo il giudice sostituire una propria valutazione di merito a quella dell’organo esaminatore.
- Chi impugna le operazioni concorsuali deve dimostrare, mediante prova di resistenza, che l’accoglimento delle censure può procurare una concreta utilità, quale il conseguimento di una posizione utile; la mera aspirazione a un miglioramento astratto della graduatoria non dimostra un interesse concreto e attuale.
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