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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27710/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e tentata estorsione (capo 13). Si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: non sarebbe stata considerata la lunga distanza temporale dei fatti, l'attribuzione di un unico reato-fine e l'assenza di ruolo di vertice, nonché la mancata valutazione di misure meno afflittive (in particolare gli arresti domiciliari). Con motivi nuovi si è inoltre contestata la qualificazione del fatto di estorsione ambientale per mancanza di minacce e l'insussistenza del compendio indiziario circa la partecipazione all'associazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze costituiscano, in gran parte, una censura della motivazione e non una violazione di legge; ha ritenuto irrilevante la remota risalenza dei fatti alla luce della perdurante disponibilità del ricorrente verso il sodalizio e del ruolo attuale attribuito al medesimo. I motivi nuovi sono stati dichiarati manifestamente inammissibili per carenza di connessione con i motivi originari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare; il ricorso ha impugnato l'ordinanza resa in esito alla richiesta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare le censure ammissibili in cassazione: la lett. b) riguarda la violazione/erronea applicazione della norma penale sostanziale, mentre la lett. e) concerne il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia, in realtà, contestato la motivazione e non la violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della pronuncia; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per quanto previsto da questa disposizione.

Massime di principio

  • La remota risalenza dei fatti non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari: deve valutarsi la persistenza del legame del soggetto con l'associazione e la concreta disponibilità di strumenti/ruolo utile al sodalizio.
  • La presenza di un unico reato-fine a carico dell'indagato può attenuare la posizione ma non è automaticamente idonea a escludere la custodia cautelare quando sussistano elementi che ne dimostrino un ruolo attuale o rilevante per il sodalizio.
  • Il confronto comparativo con misure applicate ad altri indagati (disparità di trattamento) richiede che i profili soggettivi e oggettivi siano effettivamente confrontabili; differenze di imputazione o di ruolo possono giustificare esiti diversi.
  • In cassazione per questioni cautelari, i "motivi nuovi" sono ammessi solo se adeguatamente collegati ai motivi originari: introdurre per la prima volta censure sul compendio indiziario quando il ricorso verteva esclusivamente sulle esigenze cautelari espone all'inammissibilità.
  • Per essere superabile in cassazione, l'impugnazione deve evidenziare un errore di diritto o una violazione normativa chiara; la mera censura della valutazione delle prove o della motivazione, senza mostrare il profilo di illegittimità rilevante ex art. 606, lett. b), è inidonea.
  • Il giudice del riesame deve motivare sulla scelta della misura e sulla valutazione delle esigenze cautelari; tuttavia, la Corte di legittimità controlla la correttezza logico-giuridica di tale motivazione e non sostituisce una rivalutazione ampia del merito delle risultanze probatorie.

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