Cassazione Penale, Sentenza n. 28565/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata in favore degli imputati per il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista (legge n. 645/1952, c.d. legge Scelba). Il Procuratore generale contestava che gli atti costitutivi dell'associazione "Movimento Fasci Italiani del Lavoro" (statuto, programma, sito web, profilo Facebook, opuscoli, schede di adesione e partecipazione elettorale) dimostrassero finalità e comportamenti idonei a ricostituire il partito fascista (propaganda razzista, denigrazione della democrazia, esaltazione del fascismo, manifestazioni esteriori). Il ricorrente sosteneva che non fosse necessario un'organizzazione su scala nazionale né atti violenti: bastano elementi convergenti volti a creare proselitismo e pericolo concreto di riorganizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermato l'assoluzione pronunciata in primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pur essendovi richiami a elementi storici e ideologici del fascismo nello Statuto e in alcuni materiali, mancava un programma univoco e una idoneità concreta e attuale a produrre il "pericolo concreto" di ricostituzione del partito fascista. Si è valorizzata la presenza, nello Statuto e nei canali informativi, di affermazioni di accettazione del metodo democratico e della tutela delle libertà fondamentali, l'esiguità del gruppo, la dimensione locale dell'attività e la scarsissima adesione. È stata inoltre richiamata la regola processuale secondo cui, in caso di "doppia conforme" di assoluzione, il ricorso del pubblico ministero in Cassazione è limitato a specifici motivi di legge (art. 608 c.p.p. 1-bis), e le doglianze di motivazione generiche sono inammissibili.
Norme richiamate
Legge 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba)
art. 1; art. 2, comma 1 e 2; art. 4
La Corte ha richiamato che la norma punisce condotte idonee a determinare un "pericolo concreto" di riorganizzazione del partito fascista: perseguimento di finalità antidemocratiche, esaltazione di esponenti/fatti/metodi fascisti e manifestazioni esteriori di carattere fascista. Non è vietata l'attività di movimenti che riprendano taluni punti programmatici storici se manca il pericolo concreto di ricostituzione.
XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione
Fondamento costituzionale del divieto di riorganizzazione del partito fascista; la Corte ne ricorda la finalità ma richiede l'accertamento del pericolo concreto per l'integrazione del reato.
Codice di procedura penale
art. 608, comma 1-bis; art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e); art. 125; art. 546, comma 1, lett. e)
Art. 608 c.p.p. limita il ricorso del P.M. in Cassazione quando l'appello conferma un proscioglimento («doppia conforme»). Le doglianze in Cassazione devono essere fondate su specifiche violazioni di legge (art. 606). Le critiche generiche alla motivazione sono inammissibili.
Codice penale
art. 110; art. 112, comma 1, n. 1)
Richiamati per la partecipazione e concorso di più persone nella condotta contestata; comunque la valutazione sostanziale rimane in termini di pericolo concreto ai sensi della legge speciale.
Massime di principio
- Per integrare il reato di riorganizzazione del partito fascista è necessario provare un "pericolo concreto" di ricostituzione: non basta la mera evocazione ideologica o la semplice esaltazione storica.
- La presenza nello statuto o nel programma di richiami a elementi del fascismo non è di per sé sufficiente se convivono dichiarazioni che accettano il metodo democratico e la tutela delle libertà fondamentali.
- La dimensione locale, l'esiguità dei membri e la scarsa capacità di proselitismo sono elementi che attenuano l'idoneità della condotta a creare un pericolo concreto; tuttavia non sono parametri assoluti (anche gruppi piccoli possono integrare il reato se provata l'idoneità concreta).
- I documenti pubblicati online e i social network sono utilizzabili come prove, ma occorre dimostrare il nesso diretto tra tali contenuti e la capacità effettiva di creare adesioni e pericolo di riorganizzazione.
- Le decisioni del giudice amministrativo (es. esclusione di liste elettorali) non sono vincolanti per il giudice penale e non sostituiscono un accertamento probatorio sul punto penale.
- Proceduralmente, se vi sono due assoluzioni conformi, il Pubblico ministero in Cassazione può limitarsi a specifici motivi di legge; le censure generiche sulla motivazione sono frequentemente inammissibili.
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