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Ordinanza

Ordinanza n. 892/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 22.05.2025;

Giustizia amministrativa202601410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 22 maggio 2025, conseguente all'archiviazione della pratica per il mancato invio telematico del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando la tesi dell'Amministrazione secondo cui l'archiviazione della pratica sarebbe stata vincolata e automatica per il mancato invio telematico del contratto di soggiorno entro il termine perentorio. Ha sostenuto che il ritardo fosse riconducibile a un errore scusabile del datore di lavoro, determinato da un recente cambio di procedura, e quindi non imputabile al lavoratore. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere agito in buona fede, di essere regolarmente entrato in Italia e di avere effettivamente iniziato l'attività lavorativa, circostanze documentate dalla comunicazione UNILAV e dalle buste paga.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto non persuasiva, allo stato del giudizio, la qualificazione dell'archiviazione come atto automaticamente vincolato, poiché l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 contiene una clausola di salvezza per i ritardi dovuti a forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. Tale clausola impone all'Amministrazione uno specifico approfondimento istruttorio sulla ricorrenza dell'esimente, soprattutto a fronte della tempestiva istanza di riesame fondata sull'errore scusabile del datore di lavoro. Il TAR ha considerato meritevole di approfondimento anche la tesi secondo cui l'errore datoriale non debba ricadere sul lavoratore in buona fede, valorizzando l'effettivo inserimento lavorativo e un'interpretazione sostanziale, non meramente formalistica, della disciplina dell'immigrazione, in ossequio ai principi di proporzionalità e favor lavoratoris. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l'esecuzione dell'archiviazione avrebbe precluso il rilascio del permesso di soggiorno e imposto al ricorrente di lasciare il territorio nazionale, con interruzione del rapporto di lavoro e vanificazione del progetto migratorio. L'Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi alla luce della motivazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    La disposizione non consente di considerare automaticamente vincolata la revoca del nulla osta per il mancato invio tempestivo del contratto di soggiorno: l'Amministrazione deve verificare in concreto se il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Quando la disciplina dell'immigrazione subordina la prosecuzione della procedura al rispetto di un termine, ma prevede un'esimente per i ritardi dovuti a forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, l'Amministrazione non può adottare la revoca o l'archiviazione in modo automatico: deve svolgere un'istruttoria concreta sulla riferibilità del ritardo e sulle eventuali cause esonerative.
  • L'errore del datore di lavoro può assumere rilievo ai fini dell'esimente prevista dalla disciplina sul nulla osta al lavoro, imponendo all'Amministrazione di verificare se il lavoratore abbia agito in buona fede e se il ritardo sia a lui non imputabile.
  • Nella valutazione cautelare degli atti in materia di immigrazione, l'effettivo e documentato avvio del rapporto di lavoro può rilevare contro un'applicazione meramente formalistica della disciplina, secondo criteri di proporzionalità e tutela dell'inserimento lavorativo.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione dell'archiviazione della procedura relativa al nulla osta impedisce il rilascio del permesso di soggiorno e costringe lo straniero regolarmente entrato e già inserito lavorativamente a lasciare il territorio nazionale, interrompendo il rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareBuona fede e correttezza della PA

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