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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20752/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di fatture asseritamente insolute relative a rapporti commerciali intercorsi con l'impresa opponente. In primo grado l'opposizione è stata rigettata: il tribunale ha confermato la propria competenza territoriale e ha ritenuto non dimostrato il pagamento del credito azionato. La corte d'appello ha confermato la decisione, valorizzando una documentazione ritenuta contraddittoria e confusa e concludendo che l'estinzione del debito non fosse provata. Con il ricorso per cassazione l'imprenditrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. e dei principi in materia di responsabilità contrattuale, sostenendo che, una volta eccepito il pagamento e allegata una somma idonea all'estinzione, spettasse alla creditrice provare l'eventuale diversa imputazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata corretta valutazione della documentazione prodotta e per indebita esenzione della società dall'onere probatorio sulla diversa imputazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello si fosse sostituito alla parte nell'onere di dimostrare l'inidoneità dei documenti a provare il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e del codice di rito, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui spetta al giudice di merito scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente gli elementi probatori non accolti; ha quindi rilevato che la corte territoriale aveva esaminato tutta la documentazione prodotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale delle doglianze per violazione di legge, ma le censure sono ritenute sostanzialmente dirette a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1193 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché dichiara inammissibili le censure per difetto di attacco alla ratio decidendi in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non riformula il criterio ma ritiene che la doglianza miri alla rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo reputa impropriamente usato per sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Dedotto per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che la scelta delle prove attendibili appartiene al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita ultrapetizione/sostituzione del giudice alla parte nell'onere probatorio; la doglianza è dichiarata inammissibile perché si risolve in critica alla valutazione dei documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito ha il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le prove raccolte, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti controversi.
  • Chi impugna una decisione di merito deve censurare specificamente l'errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti consentiti, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura della documentazione prodotta.
  • Il giudice di merito che fondi la decisione sulle prove ritenute più attendibili non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi probatori non accolti, purché risulti esaminato il materiale rilevante.
  • Quando un ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei termini previsti dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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