Cassazione Civile, Ordinanza n. 20752/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di fatture asseritamente insolute relative a rapporti commerciali intercorsi con l'impresa opponente. In primo grado l'opposizione è stata rigettata: il tribunale ha confermato la propria competenza territoriale e ha ritenuto non dimostrato il pagamento del credito azionato. La corte d'appello ha confermato la decisione, valorizzando una documentazione ritenuta contraddittoria e confusa e concludendo che l'estinzione del debito non fosse provata. Con il ricorso per cassazione l'imprenditrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. e dei principi in materia di responsabilità contrattuale, sostenendo che, una volta eccepito il pagamento e allegata una somma idonea all'estinzione, spettasse alla creditrice provare l'eventuale diversa imputazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata corretta valutazione della documentazione prodotta e per indebita esenzione della società dall'onere probatorio sulla diversa imputazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello si fosse sostituito alla parte nell'onere di dimostrare l'inidoneità dei documenti a provare il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e del codice di rito, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui spetta al giudice di merito scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente gli elementi probatori non accolti; ha quindi rilevato che la corte territoriale aveva esaminato tutta la documentazione prodotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale delle doglianze per violazione di legge, ma le censure sono ritenute sostanzialmente dirette a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
art. 1193 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché dichiara inammissibili le censure per difetto di attacco alla ratio decidendi in fatto.
art. 2697 c.c.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non riformula il criterio ma ritiene che la doglianza miri alla rivalutazione del compendio probatorio.
art. 115 c.p.c.
Dedotto per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo reputa impropriamente usato per sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 116 c.p.c.
Dedotto per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che la scelta delle prove attendibili appartiene al giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita ultrapetizione/sostituzione del giudice alla parte nell'onere probatorio; la doglianza è dichiarata inammissibile perché si risolve in critica alla valutazione dei documenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il giudice di merito ha il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le prove raccolte, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti controversi.
- Chi impugna una decisione di merito deve censurare specificamente l'errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti consentiti, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura della documentazione prodotta.
- Il giudice di merito che fondi la decisione sulle prove ritenute più attendibili non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi probatori non accolti, purché risulti esaminato il materiale rilevante.
- Quando un ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei termini previsti dalla normativa richiamata.
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