Cassazione Penale, Sentenza n. 46299/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 3/5/2022 che, in funzione di collegio di riesame, aveva parzialmente accolto l'istanza ex art.309 c.p.p. sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione (artt. 274 e 273 c.p.p.), sostenendo contraddizioni nella ricostruzione del ruolo (palo/conducente vs esecutore materiale) e carenza di gravità indiziaria; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, in ragione del suo stato di incensurato, dell'eventuale occasionalità della condotta e della distanza temporale dei fatti (dic. 2020); (iii) violazione della proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse correttamente richiamato e sintetizzato le risultanze probatorie che delineano un quadro di gravità indiziaria: presenza di un'autovettura dello stesso marca/modello/colore nei centri e negli orari compatibili con le rapine, percorso sovrapponibile emerso da tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza, nonché una foto rinvenuta nel supermercato che ritrae il ricorrente con una fanniglia identica a quella trovata nell'auto. La spiegazione resa dall'indagato sulla presunta perdita della foto è stata ritenuta non convincente. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione in ragione della pianificazione e dell'uso di armi, ma ha comunque sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari considerata la distanza temporale e lo status di incensurato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riesame delle misure cautelari; nel caso il Tribunale di Lecce ha operato in base a tale istituto sostituendo la misura più afflittiva con quella degli arresti domiciliari.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia stata congrua e sufficientemente logica e coerente.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la motivazione; la Corte ha valutato che non sussistessero le carenze argomentative denunciate e che gli elementi indiziari fossero adeguatamente illustrati.
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su un insieme di elementi anche indiziari convergenti (correlazione temporale/localizzazione del veicolo, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, oggetti rinvenuti) e non richiede la prova della responsabilità piena in fase cautelare.
- La diversa qualificazione del ruolo dell'indagato (esecutore materiale vs palo/conducente) non annulla automaticamente la gravità indiziaria: ciò che conta è la coerenza e la convergenza delle prove che lo collocano nella vicenda delittuosa.
- Lo status di incensurato e la distanza temporale dal fatto sono elementi valutabili e possono giustificare l'adozione di misure meno afflittive, ma non escludono l'esigenza cautelare quando persistano elementi che fanno ritenere il pericolo di reiterazione.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve essere logica e congrua; in sede di impugnazione la Corte verifica sia la sussistenza di ragioni concrete sia l'assenza di palesi contraddizioni. Se il ricorso appare manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e connessa la condanna alle spese e ad eventuali ammende.
- Elementi tecnici (tabulati, video, corrispondenze di oggetti/immagini) hanno rilevanza probatoria importante nelle misure cautelari e la mancata convinzione dell'indagato, se non adeguatamente spiegata, indebolisce la sua posizione difensiva in sede di riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →